Cassazione Penale, Ordinanza n. 03062/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello o erano comunque infondate. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta del 27 gennaio 2025. Per uno dei ricorrenti, il primo motivo censurava la conferma della responsabilità per il reato di utilizzo di un cellulare nel carcere in cui era detenuto, contestando in sostanza la tenuta logica della motivazione di merito; il secondo e il terzo motivo contestavano la recidiva reiterata e infraquinquennale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente, il motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenute ingiustificate alla luce del quadro personale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e miravano, in sostanza, a una diversa valutazione del merito già adeguatamente motivata.
Norme richiamate
artt. 110 e 391-ter c.p.
la responsabilità è stata confermata in relazione al concorso di persone nel reato e all'utilizzo di un cellulare nel carcere da parte del detenuto; la Corte di legittimità non rivede il merito quando la motivazione di appello è congrua e non illogica
recidiva reiterata e infraquinquennale
la Corte d'appello aveva motivato l'applicazione della recidiva valorizzando l'ultima condotta delittuosa come indice di particolare proclività a delinquere
circostanze attenuanti generiche
il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della gravità della condotta e dei precedenti penali
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo assertivo la motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La motivazione sulla responsabilità penale è insindacabile in cassazione quando la Corte di appello abbia logicamente spiegato gli elementi fondanti dell'affermazione di colpevolezza e il ricorso non evidenzi manifeste illogicità.
- L'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale è legittima se il giudice di merito ne dia conto valorizzando elementi sintomatici di una persistente inclinazione al reato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da adeguata motivazione quando il giudice richiami la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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