Sentenza n. 1553/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 499/2022 (causa n. 21735/2020 RG), con specifico riferimento al pagamento in favore di TAMBURRI EUGENIA della somma pari ad € 2.994,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché all'assolvimento dei collegati oneri contributivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 499/2022, relativa al pagamento di € 2.994,36, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché all'assolvimento degli oneri contributivi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 499/2022, notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere € 2.994,36, oltre agli interessi legali e all'eventuale differenza rispetto alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché ad assolvere i collegati oneri contributivi. La ricorrente ha dedotto la protratta inerzia dell'Amministrazione e la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale e non ha giustificato la propria inerzia. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente, per provvedere all'esecuzione. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, disponendo che essa decorra dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo e sia quantificata negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre la penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dall'eventuale inottemperanza ai termini assegnati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato né giustifica la propria inerzia, il giudice deve dichiarare l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta in presenza di un significativo ritardo nell'esecuzione del giudicato, con decorrenza dall'eventuale successiva inottemperanza ai termini fissati dal giudice e con misura parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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