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Sentenza

Sentenza n. 143/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: degli atti della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività del 20.6.2024 e 30.7.2024, recanti rideterminazione del finanziamento concedibile alla società ai sensi del Titolo II, Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” – Atto dirigenziale n. 2487 del 22.12.2014 “Avviso di presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” (Codice pratica CP3010364); di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, ed in particolare -ove esistenti- delle relazioni istruttorie (non conosciute); ove occorra, della determinazione dirigenziale n. 429 del 1.6.2021 recante “Titolo II - Capo 3 Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2. - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento”, nella parte in cui recepisce l’originario art. 5, co.3 del avviso approvato con DD n. 2487 del 22.12.2014;

Giustizia amministrativa202401100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali del 20 giugno 2024 e del 30 luglio 2024 recanti la rideterminazione in diminuzione del finanziamento concedibile, con esclusione dai costi ammissibili delle attrezzature già agevolate mediante credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato domanda di agevolazione nell’ambito dell’avviso regionale relativo agli aiuti agli investimenti delle PMI. Dopo una prima determinazione che aveva ritenuto integralmente ammissibili le spese e quantificato il finanziamento in misura pari al 45% dell’investimento, la Regione aveva ridotto il finanziamento escludendo le spese relative a beni per i quali la società aveva fruito del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. L’amministrazione aveva interpretato l’art. 5, comma 3, dell’avviso nel senso di escludere il cumulo con ogni altra agevolazione diversa dagli aiuti al finanziamento del rischio e dagli aiuti de minimis. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’irragionevolezza, la disparità di trattamento e la violazione della normativa nazionale e regionale, che consentirebbe il cumulo tra le misure agevolative; in secondo luogo, ha chiesto l’interpretazione o l’eterointegrazione della clausola dell’avviso, ovvero il suo annullamento se interpretata in senso ostativo al cumulo; in terzo luogo, ha denunciato la violazione delle garanzie partecipative. La Regione ha sostenuto che la normativa generale consentisse, ma non imponesse, il cumulo e che l’avviso regionale lo avesse validamente escluso. Ha tuttavia riconosciuto il cumulo per le domande presentate dopo una comunicazione interpretativa del 2022, negandolo alla ricorrente perché la sua domanda era anteriore a tale comunicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato le note regionali. Il Collegio ha anzitutto ritenuto che l’avviso, interpretato sistematicamente alla luce del modello di domanda e dell’art. 16 in materia di revoca, escludesse implicitamente ma inequivocabilmente il cumulo tra il finanziamento regionale e il credito d’imposta per il Mezzogiorno. Non ha quindi accolto la richiesta di eterointegrazione dell’avviso né la censura diretta a imporre il cumulo sulla base della normativa nazionale e regionale: tali disposizioni ammettono il cumulo, ma non lo impongono ai singoli regimi agevolativi, lasciando alla lex specialis la possibilità di escluderlo per assicurare una più ampia distribuzione degli aiuti. Il TAR ha però ritenuto illegittimo il comportamento regionale successivo. La Regione, pur mantenendo immutata la lex specialis, aveva applicato il divieto di cumulo alla ricorrente e, al contempo, lo aveva disapplicato in favore di altri concorrenti sulla base della data di presentazione della domanda e di una successiva risposta interpretativa dell’amministrazione finanziaria. Una simile risposta non aveva natura normativa e non poteva giustificare un’applicazione temporalmente selettiva. L’amministrazione avrebbe dovuto applicare l’avviso a tutti i concorrenti oppure modificarlo o revocarlo previamente con efficacia generale, assicurando parità di trattamento. È stata quindi ritenuta illegittima la disapplicazione dell’avviso soltanto in favore di alcuni partecipanti. L’annullamento ha natura conformativa: la Regione dovrà rideterminarsi rispettando la lex specialis e la parità di trattamento, eventualmente previa modifica erga omnes dell’avviso. La Regione è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 102, l. n. 208/2015

    Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento

    La disposizione consente il cumulo tra il credito d’imposta per il Mezzogiorno e altri aiuti di Stato, ma non impone a ogni diverso regime agevolativo di ammetterlo; pertanto, la lex specialis può escludere il cumulo.

  • art. 7-quater d.l. n. 243/2016

    Ha modificato la disciplina del credito d’imposta per il Mezzogiorno confermandone la cumulabilità condizionata con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato.

  • art. 13 Regolamento regionale Puglia n. 13/2014

    È richiamato quale disposizione regionale che consente il cumulo, senza renderlo inderogabilmente obbligatorio per ogni specifico avviso di finanziamento.

  • art. 5, comma 3, Avviso approvato con DD n. 2487/2014

    Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.

    La clausola, letta sistematicamente con il modello di domanda e con l’art. 16 dell’avviso, esclude implicitamente il cumulo con altre agevolazioni, incluse quelle qualificabili come aiuti di Stato.

  • art. 16 Avviso approvato con DD n. 2487/2014

    Prevede la revoca del beneficio quando, per i beni oggetto del programma agevolato, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme e qualificabili come aiuti di Stato.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Sono richiamati dall’avviso per qualificare come aiuti di Stato le agevolazioni ulteriori riferite ai medesimi beni.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico esclude, anche mediante interpretazione sistematica della propria disciplina, il cumulo tra una sovvenzione e altre agevolazioni, la normativa generale che consente il cumulo non impone necessariamente all’amministrazione di ammetterlo nello specifico regime agevolativo.
  • L’amministrazione non può mantenere formalmente invariata la lex specialis e disapplicarla selettivamente in favore soltanto di alcuni partecipanti, riconoscendo loro un beneficio negato ad altri sulla base della data della domanda o di una successiva comunicazione interpretativa.
  • Una comunicazione o risposta interpretativa dell’amministrazione finanziaria, priva di natura normativa, non può fondare un’applicazione selettiva e temporalmente differenziata della disciplina dell’avviso, quando l’avviso non sia stato previamente modificato o revocato con efficacia generale.
  • In presenza di un mutato orientamento interpretativo o di una diversa scelta amministrativa sul cumulo degli aiuti, l’amministrazione deve applicare uniformemente la disciplina vigente a tutti i concorrenti oppure modificare o revocare la lex specialis con effetti generali, assicurando la parità di trattamento.
  • Il concorrente può ottenere l’annullamento dell’atto applicativo che abbia disapplicato selettivamente l’avviso, anche se non può pretendere direttamente un trattamento contra legem: l’interesse tutelabile è quello strumentale alla rinnovazione della valutazione secondo regole uniformi, eventualmente previa modifica generale dell’avviso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIncentivi alle impreseInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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