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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8640/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina sostenendo, con motivi distinti: (i) incompetenza territoriale (Gaetano) ritenendo consumato il reato nel luogo di negoziazione degli assegni (Urbino/Cagli) anziché dove si sarebbe verificata la diminuzione patrimoniale; (ii) illegittima revoca senza motivazione delle ordinanze ammissive di testi della difesa (violazione art. 495, comma 4, cod. proc. pen., art. 6 CEDU e art. 111 Cost.) con compressione del diritto di difesa e del contraddittorio; (iii) mancata valutazione o carenza di motivazione su elementi di prova (mancata perizia grafica sulle girate, mancata identificazione del soggetto che incassò gli assegni) e mancanza di prova dell'elemento psicologico e dell'accordo preventivo tra padre e figli; (iv) censura sulla decorrenza della prescrizione (in particolare per Manganaro Santa) siccome l'ultimo incasso utile risalirebbe al 16/9/2010 e il reato sarebbe già prescritto prima della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. In motivazione ha ritenuto: (a) infondato il motivo di incompetenza territoriale perché la truffa è reato istantaneo di danno e si consuma nel luogo e nel momento della concreta diminutio patrimonii, ossia al momento dell'acquisizione della valuta mediante riscossione/utilizzo dei titoli; (b) legittima la revoca dei testi disposta dal Tribunale poiché il processo risultava sufficientemente istruito (alcuni testi della difesa erano stati assunti in contraddittorio, altri già concordati per acquisizione delle s.i.t.) e la valutazione di superfluità è stata esercitata anche per esigenze di ragionevole durata del processo; (c) infondate le censure relative alla responsabilità concorrente: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la sussistenza di un accordo e di un contributo causale dei figli nella pianificazione e nell'incasso degli assegni; (d) infondate le censure sulla prescrizione formulate per Santa, poiché nella struttura unitaria del reato concorsuale l'evento è frutto dell'azione combinata dei concorrenti e non può essere frazionato per far decorrere autonomamente i termini di prescrizione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. proc. pen. (comma 4)

    Consente la revoca di una prova testimoniale già ammessa quando essa, rispetto al materiale già assunto, non appaia più decisiva o non sia più utile, anche per esigenze di ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto legittima la revoca per superfluità nel caso concreto.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Regola le liste dei testi: la Corte ha valutato la genericità delle circostanze indicate in lista e la rilevanza/pertinenza delle fonti testimoniali ai fini del diritto alla prova.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme menzionate dai difensori in relazione all'assunzione delle prove; la Corte non ha ritenuto violato il corretto esercizio istruttorio.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che, nella struttura unitaria dell'impresa criminosa, ciascun concorrente risponde per l'azione combinata e risponde degli effetti prodotti dalla comune condotta.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sui termini di prescrizione: la Corte ha ricordato che, alla luce della struttura concorsuale unitaria, non è possibile frazionare la condotta per far decorrere separatamente la prescrizione rispetto a singoli atti materiali dei partecipanti.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto comunque rispettati i diritti di difesa dati gli atti istruttori e le scelte motivate dal giudice di merito.

  • art. 6 CEDU (comma 3, lett. d)

    Principio della parità delle armi e diritto a concorrere alla formazione della prova: la Corte ha valutato che il diritto di difesa non è stato leso in ragione della completezza del materiale probatorio acquisito e delle esigenze processuali.

Massime di principio

  • La truffa è reato istantaneo di danno: il momento e il luogo di consumazione si identificano nella concreta e definitiva diminuzione patrimoniale della vittima, ossia al momento dell'incasso o dell'utilizzo del titolo che concreti il vantaggio patrimoniale dell'agente.
  • La valutazione di superfluità delle prove a discarico può essere legittima se il giudice, tenuto conto del materiale già acquisito e delle esigenze di durata del processo, ritiene che la prova non sia più decisiva o utile; la revoca richiede motivazione, ma il sindacato di legittimità può verificare anche i fatti.
  • Il diritto della difesa a provare non è assoluto: per incidere sul giudizio è necessario che la difesa abbia specificamente indicato la rilevanza e la pertinenza delle prove richieste; liste generiche indeboliscono la richiesta di rinnovazione istruttoria.
  • Nel concorso di persone (art. 110 c.p.) l'evento viene considerato frutto dell'azione combinata: i concorrenti rispondono anche per gli atti eseguiti dagli altri quando questi siano funzionalmente inseriti nell'impresa criminosa; ciò incide anche sulla valutazione della prescrizione.
  • La mancata richiesta o l'assenza di motivazione circa l'utilità di una perizia (es. grafica) può essere rilevante, ma se dal complesso probatorio emergono elementi adeguati a sorreggere la decisione, la Corte può ritenere non necessaria l'integrazione istruttoria.
  • Le questioni di competenza territoriale in reati di truffa vanno decise avendo riguardo al luogo della diminuzione patrimoniale e non meramente al luogo di consegna dei titoli; l'interpretazione giurisprudenziale è consolidata in tal senso.

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