Cassazione Penale, Sentenza n. 8640/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina sostenendo, con motivi distinti: (i) incompetenza territoriale (Gaetano) ritenendo consumato il reato nel luogo di negoziazione degli assegni (Urbino/Cagli) anziché dove si sarebbe verificata la diminuzione patrimoniale; (ii) illegittima revoca senza motivazione delle ordinanze ammissive di testi della difesa (violazione art. 495, comma 4, cod. proc. pen., art. 6 CEDU e art. 111 Cost.) con compressione del diritto di difesa e del contraddittorio; (iii) mancata valutazione o carenza di motivazione su elementi di prova (mancata perizia grafica sulle girate, mancata identificazione del soggetto che incassò gli assegni) e mancanza di prova dell'elemento psicologico e dell'accordo preventivo tra padre e figli; (iv) censura sulla decorrenza della prescrizione (in particolare per Manganaro Santa) siccome l'ultimo incasso utile risalirebbe al 16/9/2010 e il reato sarebbe già prescritto prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. In motivazione ha ritenuto: (a) infondato il motivo di incompetenza territoriale perché la truffa è reato istantaneo di danno e si consuma nel luogo e nel momento della concreta diminutio patrimonii, ossia al momento dell'acquisizione della valuta mediante riscossione/utilizzo dei titoli; (b) legittima la revoca dei testi disposta dal Tribunale poiché il processo risultava sufficientemente istruito (alcuni testi della difesa erano stati assunti in contraddittorio, altri già concordati per acquisizione delle s.i.t.) e la valutazione di superfluità è stata esercitata anche per esigenze di ragionevole durata del processo; (c) infondate le censure relative alla responsabilità concorrente: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la sussistenza di un accordo e di un contributo causale dei figli nella pianificazione e nell'incasso degli assegni; (d) infondate le censure sulla prescrizione formulate per Santa, poiché nella struttura unitaria del reato concorsuale l'evento è frutto dell'azione combinata dei concorrenti e non può essere frazionato per far decorrere autonomamente i termini di prescrizione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 495 cod. proc. pen. (comma 4)
Consente la revoca di una prova testimoniale già ammessa quando essa, rispetto al materiale già assunto, non appaia più decisiva o non sia più utile, anche per esigenze di ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto legittima la revoca per superfluità nel caso concreto.
art. 468 cod. proc. pen.
Regola le liste dei testi: la Corte ha valutato la genericità delle circostanze indicate in lista e la rilevanza/pertinenza delle fonti testimoniali ai fini del diritto alla prova.
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme menzionate dai difensori in relazione all'assunzione delle prove; la Corte non ha ritenuto violato il corretto esercizio istruttorio.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che, nella struttura unitaria dell'impresa criminosa, ciascun concorrente risponde per l'azione combinata e risponde degli effetti prodotti dalla comune condotta.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sui termini di prescrizione: la Corte ha ricordato che, alla luce della struttura concorsuale unitaria, non è possibile frazionare la condotta per far decorrere separatamente la prescrizione rispetto a singoli atti materiali dei partecipanti.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio: richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto comunque rispettati i diritti di difesa dati gli atti istruttori e le scelte motivate dal giudice di merito.
art. 6 CEDU (comma 3, lett. d)
Principio della parità delle armi e diritto a concorrere alla formazione della prova: la Corte ha valutato che il diritto di difesa non è stato leso in ragione della completezza del materiale probatorio acquisito e delle esigenze processuali.
Massime di principio
- La truffa è reato istantaneo di danno: il momento e il luogo di consumazione si identificano nella concreta e definitiva diminuzione patrimoniale della vittima, ossia al momento dell'incasso o dell'utilizzo del titolo che concreti il vantaggio patrimoniale dell'agente.
- La valutazione di superfluità delle prove a discarico può essere legittima se il giudice, tenuto conto del materiale già acquisito e delle esigenze di durata del processo, ritiene che la prova non sia più decisiva o utile; la revoca richiede motivazione, ma il sindacato di legittimità può verificare anche i fatti.
- Il diritto della difesa a provare non è assoluto: per incidere sul giudizio è necessario che la difesa abbia specificamente indicato la rilevanza e la pertinenza delle prove richieste; liste generiche indeboliscono la richiesta di rinnovazione istruttoria.
- Nel concorso di persone (art. 110 c.p.) l'evento viene considerato frutto dell'azione combinata: i concorrenti rispondono anche per gli atti eseguiti dagli altri quando questi siano funzionalmente inseriti nell'impresa criminosa; ciò incide anche sulla valutazione della prescrizione.
- La mancata richiesta o l'assenza di motivazione circa l'utilità di una perizia (es. grafica) può essere rilevante, ma se dal complesso probatorio emergono elementi adeguati a sorreggere la decisione, la Corte può ritenere non necessaria l'integrazione istruttoria.
- Le questioni di competenza territoriale in reati di truffa vanno decise avendo riguardo al luogo della diminuzione patrimoniale e non meramente al luogo di consegna dei titoli; l'interpretazione giurisprudenziale è consolidata in tal senso.
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