Cassazione Penale, Sentenza n. 31468/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano per cassazione la conferma della condanna per i reati di truffa (art. 640, comma 2) e frode informatica/reato connesso (art. 640-bis) sostenendo: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. perché la Corte d'appello avrebbe semplicemente richiamato la motivazione del Tribunale senza confrontarsi con le censure difensive (in particolare sull'assenza del dolo iniziale, sulla non veridicità del rapporto di lavoro e sulla valenza probatoria del solo esito dell'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro); 2) insufficiente motivazione in relazione alla gravità, precisione e concordanza dell'unico indizio (l'esito dell'ispezione); 3) domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando la novella normativa e sostenendo occasionalità ed esiguità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici perché i ricorrenti non hanno fornito un confronto puntuale e analitico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre i motivi già svolti in appello; ha richiamato il principio della "doppia conforme" e valutato che la Corte d'appello aveva dato motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, menzionando plurimi elementi probatori (ispezione e dichiarazioni testimoniali). Anche il motivo relativo all'art. 131-bis è stato dichiarato aspecifico: la norma, pur applicabile ai fatti anteriori per natura sostanziale, non è stata adeguatamente dedotta o dimostrata nel ricorso (mancano elementi di fatto e prova della riparazione del danno e della occasionalità), e la Corte non poteva dichiarare d'ufficio la causa estintiva in mancanza di elementi emergenti dal dispositivo impugnato. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La denuncia di violazione di legge deve essere specifica e confrontarsi analiticamente con le ragioni della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile
art. 640, comma secondo, cod. pen.
Norma sostanziale nella quale si inquadrano i fatti per i quali i ricorrenti sono stati condannati; la sentenza di merito ha ritenuto provata la fattispecie
art. 640-bis, cod. pen.
Norma sostanziale riferita alla condotta contestata (reato connesso/aggiornamento della condotta fraudolenta); la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità di merito
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per motivi generici o aspecifici; la Corte l'ha richiamata per dichiarare i ricorsi inammissibili
art. 131-bis, cod. pen.
novellato dal D.Lgs. 10/10/2022, n. 150
Istituto della particolare tenuità del fatto esteso ai reati con pena minima non superiore a due anni; è norma sostanziale e dunque potenzialmente applicabile retroattivamente, ma la sua applicazione richiede elementi fattuali nell'atto e nel giudizio di merito; in mancanza di tali elementi la Corte non ha dichiarato d'ufficio la non punibilità
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 131-bis ampliando l'ambito di applicazione; la Corte ne riconosce la natura sostanziale e la possibilità di riguardare processi pendenti, ma occorre che la questione emerga nel giudizio o sia dedotta con specificità
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto in cassazione in casi particolari; la Corte ha richiamato i limiti alla rilevabilità d'ufficio dell'istituto di non punibilità quando il motivo non sia stato adeguatamente trattato nel merito
art. 129, cod. proc. pen.
Prevede i casi in cui la sentenza può essere annullata o vi siano pronunce d'ufficio; citato in relazione alla possibile declaratoria d'ufficio della non punibilità ma condizionata alla presenza di elementi utili nel fascicolo
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Facoltà della Corte di cassazione di annullare senza rinvio se riconosce la non punibilità; richiamata per spiegare l'effetto che avrebbe avuto il riconoscimento dell'art. 131-bis
art. 516, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiesto per il principio della specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ravvisato genericità/aspecificità nella richiesta di applicazione della tenuità
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato: la mera riproposizione delle censure di appello senza analisi delle motivazioni della sentenza comporta inammissibilità
- La "doppia conforme" (concordanza tra decisione di primo grado e appello) consente di leggere congiuntamente le motivazioni delle due sentenze; chi impugna deve affrontare entrambi gli argomenti espressi
- Un singolo indizio può contribuire alla valutazione di responsabilità se integrato da altri elementi (es. dichiarazioni testimoniali); tuttavia la difesa deve indicare concretamente perché quell'indizio sarebbe insufficiente o viziato
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è norma sostanziale applicabile anche ai fatti anteriori alla riforma, ma la sua applicazione richiede che siano presenti nel processo elementi fattuali e probatori che ne giustifichino il riconoscimento; in cassazione la sua declaratoria d'ufficio è possibile solo se emergono nel fascicolo elementi utili alla valutazione
- La genericità delle deduzioni (assenza di prove della riparazione del danno, mancanza di specifiche circostanze di fatto) rende inammissibili le richieste basate su istituti favorevoli novellati
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche e disciplinari: condanna alle spese e, in caso di profili di colpa, pagamento alla Cassa delle ammende
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