Sentenza n. 384/2026 - Cagliari, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE: - della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 258/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 22.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3482/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.02.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per l’importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 258/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 23 febbraio 2024. La sentenza aveva imposto al Ministero di riconoscere in favore del docente la somma di euro 1.000,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, alle condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha rappresentato che, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva adempiuto, salvo il pagamento delle spese legali. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni per l’adempimento era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato, sin d’ora, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnando al commissario 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative. In concreto, ha ritenuto ostative la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la necessità di intervento di strutture centralizzate, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, meramente incentivante e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, consentendo di ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato non spontaneamente adempiuta dall’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione, una somma di denaro, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione e, nel caso concreto, ha confermato l’inadempimento ministeriale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Prevede il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiama l’applicazione della disciplina relativa a interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l’ordine giudiziale rivolto all’Amministrazione di adempiere entro un nuovo termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell’Amministrazione debitrice e consentendogli di delegare l’esecuzione a un altro dirigente competente.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, i vincoli finanziari e di bilancio, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una ragione idonea a escludere l’applicazione dell’astreinte, quando assicuri uno strumento effettivo e proporzionato di esecuzione della decisione.
- Il commissario ad acta, quando sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, svolge una funzione ausiliaria del giudice senza diritto a uno specifico compenso, salvo diversa statuizione non risultante nel provvedimento.
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