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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32190/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di un accertamento con tasso alcolemico pari a 1,65 g/l, il Prefetto aveva disposto la sospensione cautelare della patente per un anno e fino all'esito della visita medica. L'interessato aveva proposto opposizione, poi respinta in primo grado; in appello il Tribunale aveva ridotto a sei mesi la durata della sospensione disposta ex art. 223 c.d.s., confermando però che la sospensione fino all'esito della visita medica ex art. 186, comma 9, c.d.s. operava autonomamente e non veniva meno per il solo esito positivo della visita se non accompagnato dalla scadenza del termine. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva violazione degli artt. 186, comma 9, e 223 c.d.s., sostenendo che le due norme erano in rapporto di specialità e che il giudice di merito aveva illegittimamente applicato cumulativamente entrambe, rendendo superflua la previsione della sospensione fino alla visita medica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha escluso che vi fosse un concorso apparente di norme tra art. 186, comma 9, c.d.s. e art. 223 c.d.s., affermando che esse prevedono due autonome misure cautelari: la prima finalizzata a imporre la visita medica per verificare l'idoneità alla guida, la seconda quale sospensione provvisoria collegata alla sanzione accessoria conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza. Ha quindi confermato la decisione impugnata, che aveva ridotto a sei mesi la sospensione ex art. 223 c.d.s. ma mantenuto la sospensione fino all'esito della visita medica. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 186 c.d.s.

    Il comma 9 introduce una autonoma sospensione cautelare fino all'esito della visita medica, distinta dalla sanzione accessoria prevista dal comma 2; la misura serve a garantire l'accertamento dell'idoneità alla guida e opera ferma restando l'applicazione delle sanzioni dei commi 2 e 2-bis.

  • art. 223 c.d.s.

    Il prefetto, nelle ipotesi di reato per cui è prevista la sospensione o revoca della patente, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di due anni; tale previsione opera come misura cautelare autonoma rispetto a quella dell'art. 186, comma 9, c.d.s.

  • art. 119 c.d.s.

    È la visita medica richiamata quale accertamento dell'idoneità alla guida cui tende la sospensione disposta ai sensi dell'art. 186, comma 9, c.d.s.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale per la proposta di manifesta infondatezza.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'importo ulteriore del contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente fino all'esito della visita medica e la sospensione provvisoria disposta dal prefetto costituiscono misure autonome e cumulabili, perché assolvono a funzioni diverse e sono previste da norme diverse.
  • Non ricorre un concorso apparente di norme quando una disposizione prevede una misura cautelare strumentale all'accertamento dell'idoneità alla guida e un'altra disciplina la sanzione amministrativa accessoria conseguente al reato: la specialità non elimina l'operatività di entrambe se perseguono finalità differenti.
  • L'esito positivo della visita medica non estingue di per sé la sospensione disposta ai sensi della diversa norma che prevede la sospensione provvisoria per un determinato periodo, ove tale termine non sia ancora decorso.
  • Ai fini della qualificazione della misura, rileva la funzione perseguita dalla norma: l'una mira a ottenere rapidamente il riscontro medico sull'idoneità alla guida, l'altra opera come sanzione/accessorio collegato all'illecito accertato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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