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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 5424 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Iscrizione di ipoteca - Mancata comunicazione preventiva - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione di ipoteca perché effettuata senza una preventiva comunicazione, necessaria per consentirgli di conoscere la pretesa, presentare osservazioni e provvedere eventualmente al pagamento prima dell'adozione della misura cautelare. La questione riguardava anche iscrizioni eseguite prima dell'introduzione espressa dell'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l'iscrizione di ipoteca effettuata senza preventiva comunicazione al contribuente è stata ritenuta nulla anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 70/2011. L'obbligo di preventiva interlocuzione è stato considerato espressione dei principi generali di partecipazione, trasparenza e tutela del contraddittorio, già applicabili prima della sua esplicita previsione legislativa.

Norme richiamate

  • Art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore

    La disposizione disciplina l'iscrizione ipotecaria quale misura cautelare della riscossione. Secondo l'interpretazione accolta, l'iscrizione non può essere validamente eseguita senza una preventiva comunicazione al contribuente.

  • Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 70/2011

    Il concessionario deve notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento, si procederà all'iscrizione

    L'obbligo legislativo espresso non ha natura meramente innovativa, ma rende esplicito un principio di tutela del contribuente già desumibile dall'ordinamento; pertanto la sua violazione rileva anche per iscrizioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Prima di adottare una misura cautelare della riscossione, l'amministrazione o l'agente della riscossione deve normalmente informare preventivamente il contribuente e consentirgli di far valere le proprie ragioni.
  • L'assenza di una previsione legislativa espressa, nel periodo considerato, non esclude necessariamente l'obbligo di contraddittorio quando esso deriva dai principi generali di trasparenza, partecipazione e difesa.
  • Un'iscrizione ipotecaria eseguita senza preventiva comunicazione può essere dichiarata nulla, anche se l'atto è anteriore all'introduzione formale dell'obbligo previsto dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data dell'iscrizione, l'avvenuta comunicazione preventiva, il contenuto dell'avviso e la possibilità concreta per il contribuente di pagare o contestare la pretesa prima dell'iscrizione.
  • La preventiva comunicazione non sostituisce necessariamente la notifica della cartella o dell'atto presupposto: sono adempimenti distinti e l'iscrizione deve poggiare su una pretesa validamente notificata e non sospesa.

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