Cassazione Civile, Sentenza n. 22088/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
SIAS aveva chiesto il rimborso di imposte relative agli anni 2008 e 2009, sostenendo che le somme erano state indebitamente duplicate a seguito della loro confisca in un procedimento penale a carico del legale rappresentante e che, essendosi definite le poste contestate con l'avviso di accertamento, sussisteva diritto alla ripetizione dell'indebito. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito che la domanda di SIAS era soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario come domanda di ripetizione di indebito/indebito arricchimento, non del giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di SIAS. Ha confermato che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva correttamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, avendo indicato in motivazione l'autorità giudiziaria ordinaria, ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 59 della legge n. 69/2009. Ha altresì osservato che, una volta pronunciato il difetto di giurisdizione, le successive valutazioni di merito della CGT2 sono state rese ad abundantiam e non incidono sull'esistenza del difetto di giurisdizione. Poiché la statuizione sul difetto di giurisdizione non è stata impugnata, è ormai divenuta interna e preclude la pronuncia sul merito da parte della giustizia tributaria. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e SIAS è stata condannata alle spese di giudizio e al pagamento degli oneri connessi al contributo unificato previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1 e n. 4 c.p.c. (motivi di cassazione)
Gli articolati motivi di cassazione dedotti da SIAS sono stati valutati: la Corte li ha ritenuti in parte inammissibili e, per la parte fondata su nullità per violazione delle norme sull'indicazione del giudice competente, infondati perché la CGT2 aveva indicato l'autorità giudiziaria ordinaria in motivazione.
art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69
La norma richiede che, quando il giudice tributario dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indichi il giudice davanti al quale la controversia deve essere proposta. La Corte ha ritenuto che la CGT2 abbia adempiuto all'obbligo, almeno in motivazione.
art. 37 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla presunta nullità della decisione per mancata indicazione del giudice competente; la Corte ha ritenuto che non sussista la nullità perché l'indicazione è risultata sufficiente in motivazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (con riferimento all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater)
La norma disciplina l'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato. La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Se un contribuente propone domanda di ripetizione di indebito o di indebito arricchimento relativa a somme fiscalmente contestate e confiscate in sede penale, la giurisdizione può essere del giudice ordinario: il giudice tributario deve valutare preliminarmente la propria giurisdizione.
- Quando il giudice tributario dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare, anche in motivazione, il giudice ordinario competente; tale indicazione, se presente in motivazione, è considerata sufficiente per ottemperare all'art. 59 della l. n. 69/2009.
- Una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice tributario si spoglia della potestas iudicandi sul merito: eventuali osservazioni sul merito sono ad abundantiam e non creano interesse concreto all'impugnazione.
- Se la statuizione sul difetto di giurisdizione non viene impugnata, essa diventa efficace (giudicato interno) e preclude la rinnovazione della stessa questione in sede successiva davanti alla giustizia tributaria.
- Chi intende contestare la decisione del giudice tributario sul profilo della giurisdizione deve impugnare specificamente quella statuizione, altrimenti si rischia di perdere la possibilità di veder riesaminata la questione.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione proposto dopo il 30/01/2013, è possibile l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente secondo le norme vigenti (art. 1, comma 17, l. n. 228/2012 e art. 13 d.P.R. n. 115/2002).
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