Cassazione Penale, Sentenza n. 2608/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con unico motivo, vizi di erronea applicazione della legge penale sostenendo: a) l'incompatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis (aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni) e l'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), nonché l'impossibilità di cumulo con la circostanza teleologica di cui all'art. 61, primo comma, n. 2 c.p.; b) la configurabilità dell'assorbimento dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis nella fattispecie astratta di resistenza di cui all'art. 337 c.p., perché la condotta tipica della circostanza aggravante sarebbe compresa nella condotta di resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna pronunciata in appello (pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione e applicata la diminuzione per il rito abbreviato) per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate. La Corte ha ritenuto che i fatti accertati — condotta di resistenza che ha incluso graffi e un morso cagionante lesioni giudicate guaribili in cinque giorni — non costituiscono mera resistenza assorbente, ma anche atti di violenza autonomi idonei a integrare il reato di lesioni con l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis. Ha inoltre precisato che la circostanza aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. può operare anche nel caso di concorso formale di reati e non richiede necessariamente atti materiali distinti, bensì la specifica finalizzazione di un reato all'altro. In conclusione la Corte ha escluso l'assorbimento e ammesso la convivenza delle aggravanti; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La norma punisce la resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha chiarito che essa assorbe solo la violenza minimale necessaria a divincolarsi dalla presa dell'agente; non assorbe atti di violenza ulteriori che causino lesioni personali.
art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. (circostanza aggravante per il fatto commesso contro ufficiale/ agente)
È una circostanza aggravante che specializza il disvalore delle condotte poste in essere nei confronti di ufficiali o agenti nell'adempimento delle funzioni. La Corte ha statuìto che tale aggravante non è necessariamente assorbita dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta eccede la mera opposizione e cagioni lesioni.
art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. (nexus teleologico)
Prevede l'aggravante per fatti commessi con nesso teleologico tra reati. La Corte ha affermato che la circostanza teleologica può configurarsi anche in caso di concorso formale di reati e non richiede necessariamente l'alterità materiale delle condotte, bensì la finalizzazione di un reato rispetto all'altro.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese conformemente a questa disposizione.
Massime di principio
- La fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale assorbe solo la violenza minima necessaria all'opposizione; se la condotta eccede (colpire, mordere, cagionare lesioni) si configura un reato distinto di lesioni che può concorrere con la resistenza.
- L'aggravante prevista per l'offesa commessa nei confronti di un ufficiale o agente nell'adempimento delle funzioni (art. 576, n. 5-bis) non è automaticamente assorbita dal reato di resistenza: va valutata la specifica natura e gravità della condotta.
- La circostanza aggravante teleologica (art. 61, n. 2) può operare anche in presenza di concorso formale di reati e con la medesima condotta materiale, purché sia dimostrata la specifica finalizzazione di un reato a realizzare l'altro.
- In ricorso per cassazione si possono sollevare questioni di diritto non dedotte in appello, purché non richiedano la risoluzione di questioni di fatto; quindi è essenziale distinguere le doglianze di diritto da quelle che implichino valutazioni probatorie.
- In casi pratici, per valutare la possibile cumulo o assorbimento delle qualifiche aggravanti occorre un accurato esame della dinamica: se l'atto di resistenza comprende anche atti offensivi intenzionali e lesivi, è probabile che sorgano reati concorrenti con aggravanti applicabili.
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