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Sentenza

Sentenza n. 1202/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento del 22 novembre 2025, con cui la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha comunicato l’archiviazione dell’istanza di nulla osta per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202600407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di nulla osta per lavoro subordinato, motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datrice di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato istanza di nulla osta per lavoro subordinato in favore di una lavoratrice straniera. Il nulla osta era stato rilasciato il 9 aprile 2025; la lavoratrice era entrata in Italia il 15 ottobre 2025 e il contratto di soggiorno era stato sottoscritto dalla lavoratrice e firmato digitalmente dalla datrice di lavoro il 25 ottobre 2025. L’Amministrazione aveva tuttavia archiviato la pratica il 22 novembre 2025, ritenendo non trasmesso nei termini il contratto di soggiorno. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per omesso esame di circostanze determinanti, violazione dei principi di certezza del diritto, ragionevolezza e buon andamento, sostenendo che il contratto fosse stato trasmesso tempestivamente. Con il secondo motivo sono state prospettate criticità relative all’uso di sistemi automatizzati nella fase istruttoria, in relazione alla direttiva 95/46/CE, all’art. 22 del regolamento UE 2016/679, all’art. 14 della l. n. 132/2025 e all’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, poiché non risultava chiaro se il contratto non fosse stato ricevuto oppure fosse stato trasmesso tardivamente. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento, ritenendo assorbente la censura relativa alla tempestiva trasmissione del contratto di soggiorno. A seguito di istruttoria, l’Amministrazione ha prodotto il contratto sottoscritto il 25 ottobre 2025. Poiché la lavoratrice era entrata in Italia il 15 ottobre 2025, il contratto risultava sottoscritto entro il termine di quindici giorni previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e comunque prima dell’adozione dell’archiviazione. L’Amministrazione non aveva quindi considerato una documentazione decisiva già acquisita, senza fornire una congrua motivazione. Il provvedimento di archiviazione è stato annullato, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione di valutare nuovamente la posizione della ricorrente, comprese le ulteriori verifiche spettanti alla Questura per il rilascio del titolo di soggiorno. La domanda risarcitoria è stata respinta: non sussisteva un automatismo causale tra l’archiviazione illegittima e il mancato percepimento delle retribuzioni, poiché il rilascio del permesso richiede anche le valutazioni della Questura; inoltre, il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa e non era stato allegato né provato, neppure per presunzioni. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998

    Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente

    Il contratto di soggiorno deve essere trasmesso entro il termine previsto dalla norma; la sua trasmissione entro quindici giorni dall’ingresso della lavoratrice e comunque prima dell’archiviazione impedisce di fondare legittimamente l’archiviazione sulla sua mancata o tardiva trasmissione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma il giudice non ha esaminato specificamente la censura, avendo accolto il ricorso per la ragione assorbente relativa alla tempestiva trasmissione del contratto.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il giudice ha rilevato che l’Amministrazione non aveva considerato il contratto tempestivamente trasmesso e non aveva fornito congrua motivazione.

  • art. 1, comma 1, l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’uso di sistemi automatizzati; la relativa censura non è stata esaminata specificamente per l’accoglimento fondato su altra ragione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova del danno e del nesso causale; l’illegittimità dell’atto non determina automaticamente il risarcimento.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa riguarda il quantum del danno quando esso sia provato nella sua esistenza, ma non supplisce alla mancanza di prova dell’an debeatur.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, unitamente all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 regolamento UE 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte e degli altri soggetti menzionati nella sentenza.

Massime di principio

  • L’Amministrazione non può archiviare un’istanza per mancata o tardiva trasmissione di un documento quando dagli atti del procedimento risulti che il documento è stato trasmesso entro il termine previsto dalla legge e comunque prima dell’adozione del provvedimento; l’omessa considerazione di tale documento decisivo rende illegittima l’archiviazione.
  • Quando l’Amministrazione fonda l’archiviazione di una pratica sulla mancata trasmissione di un documento, deve verificare adeguatamente lo storico telematico e gli atti effettivamente acquisiti e deve motivare congruamente le ragioni per cui il documento non può essere considerato tempestivo o valido.
  • L’annullamento dell’archiviazione di una pratica relativa al rilascio di un titolo di soggiorno non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo, quando il procedimento richieda ulteriori valutazioni amministrative, comprese quelle spettanti alla Questura.
  • L’illegittimità dell’archiviazione di una procedura per il nulla osta al lavoro non determina automaticamente il diritto al risarcimento del lucro cessante derivante dal mancato percepimento della retribuzione, se il rilascio del titolo di soggiorno dipende anche da ulteriori valutazioni amministrative e manca la prova del nesso causale.
  • Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa: il ricorrente deve allegare e provare l’esistenza di un concreto pregiudizio; la liquidazione equitativa può riguardare soltanto la quantificazione del danno già provato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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