Sentenza n. 485/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della determina regionale N. -OMISSIS- notificata il 29/12/2022, con cui il Dipartimento di Presidenza della Regione Abruzzo disponeva la decadenza dagli incarichi conferiti alla ricorrente e di procedere al recupero dei benefici e delle somme ad essa erogate, in forza dell’Avviso Pubblico per la ricerca di Esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina regionale di decadenza dall'incarico, recupero degli emolumenti percepiti e inesigibilità di quelli non ancora corrisposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, selezionata per un incarico di esperta nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi finanziati dal PNRR, ha contestato la determina regionale con cui era stata dichiarata decaduta dall'incarico e le era stata richiesta la restituzione dei compensi già percepiti. Ha dedotto la lesione del diritto di difesa, il difetto di istruttoria, l'omissione della motivazione e la motivazione apparente. Nel merito ha sostenuto di non rientrare tra i soggetti ai quali è vietato conferire incarichi di studio o consulenza perché, pur percependo un trattamento di quiescenza dal 1° dicembre 2019, eserciterebbe ancora attività professionale e non avrebbe raggiunto l'età pensionabile per la pubblica amministrazione. Ha inoltre invocato la disciplina sopravvenuta che consente, in determinati casi, il conferimento di incarichi anche a soggetti pensionati, sostenendo che tale facoltà fosse applicabile anche agli incarichi onerosi finanziati con risorse PNRR. Infine ha contestato la ripetizione dei compensi, affermando che essi erano dovuti in quanto correlati a prestazioni lavorative effettivamente eseguite.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente avesse dichiarato nella domanda di partecipazione di non essere in quiescenza, mentre era incontestato che percepisse il trattamento pensionistico dal 1° dicembre 2019. Le contestazioni sulla portata del divieto di conferimento degli incarichi ai pensionati e sulla disciplina sopravvenuta sono state ritenute non pertinenti, perché la decadenza non era fondata direttamente sull'impossibilità assoluta di conferire l'incarico a una persona in quiescenza, bensì sulla falsità della dichiarazione sostitutiva, che aveva impedito all'amministrazione di conoscere la situazione reale e di valutare eventualmente l'esercizio della propria facoltà discrezionale. La dichiarazione falsa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, ha legittimato la decadenza automatica o doverosa prevista dall'art. 75 dello stesso decreto. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la ripetizione dei compensi: la decadenza ha natura accertativa ed effetto ex tunc, qualificando come indebito tutti gli emolumenti percepiti. La medesima conclusione sarebbe derivata, secondo il giudice, dalla nullità del contratto di lavoro autonomo per illiceità della causa e dal conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute sine causa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, convertito nella l. 135/2012
“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, … di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.”
La disposizione stabilisce il divieto, ratione temporis applicabile, di conferire alle pubbliche amministrazioni incarichi di studio e consulenza a soggetti collocati in quiescenza; nel caso deciso, tuttavia, la ragione decisiva della decadenza è stata individuata nella falsità della dichiarazione resa dalla candidata.
art. 10 d.l. 36/2022
La facoltà sopravvenuta di conferire determinati incarichi di consulenza e studio anche a soggetti percettori di trattamenti di quiescenza non esclude la rilevanza della falsa dichiarazione, che ha impedito all'amministrazione di conoscere la situazione della candidata e di valutare l'eventuale esercizio della facoltà.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente nella domanda di partecipazione sono state qualificate come dichiarazioni sostitutive non veritiere.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La falsità della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione, configurando nel caso concreto un'autotutela doverosa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 75 d.P.R. 445/2000 opera doverosamente quando il beneficio amministrativo sia stato conseguito sulla base di una dichiarazione sostitutiva non veritiera, anche se il requisito falsamente dichiarato non comporterebbe necessariamente, in assoluto, l'impossibilità di conferire il beneficio.
- Quando una candidata dichiara falsamente di non essere in quiescenza, le successive disposizioni che consentono eventualmente il conferimento di incarichi a pensionati non rendono irrilevante la falsità: l'amministrazione è stata privata della possibilità di conoscere la situazione reale e di valutare discrezionalmente se conferire comunque l'incarico.
- La decadenza accertativa fondata sulla falsità della dichiarazione produce effetti ex tunc e comporta la qualificazione come indebito dei compensi percepiti in esecuzione dell'incarico, con conseguente obbligo di restituzione.
- La restituzione dei compensi può essere giustificata anche sul piano civilistico qualora il contratto di lavoro autonomo sia nullo per illiceità della causa, poiché le somme ricevute risultano prive di una valida causa giustificativa.
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