Sentenza del 16/05/2022 n. 2004 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità della cartella di pagamento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'imposta sostitutiva su rivalutazione di partecipazioni (anno 2014) disposta dopo il mancato versamento della terza rata. Il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa per eliminare il quadro RT e chiedere il rimborso delle somme già versate sostenendo di poter ritrattare la scelta, mentre l'Agenzia ha contestato la ritrattabilità dell'opzione per l'imposta sostitutiva una volta effettuato il versamento (anche della sola prima rata) e ha chiesto la conferma della cartella.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
La rideterminazione del valore delle partecipazioni ex art.5 si perfeziona con la redazione della perizia e l'assoggettamento all'imposta sostitutiva tramite versamento (anche solo della prima rata), con effetto vincolante e non ritrattabile unilateralmente dal contribuente.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Analoga regola applicata per la rideterminazione dei valori dei terreni: l'opzione e il versamento (anche parziale se rateizzato) determinano il perfezionamento dell'obbligazione tributaria e l'irrevocabilità della scelta salvo gravi errori essenziali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma usata dall'Amministrazione per recuperare quanto dovuto in seguito al mancato pagamento delle rate dell'imposta sostitutiva mediante cartella di pagamento.
D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602
Impedisce il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva una volta perfezionata l'opzione, anche se il versamento è avvenuto in forma rateale (il perfezionamento si produce con il pagamento della prima rata).
Codice Civile
Richiamati per i principi generali sulle manifestazioni di volontà e sugli effetti degli atti unilaterali: l'opzione manifestata e resa conoscibile all'Amministrazione mediante pagamento produce effetti vincolanti e non può essere revocata unilateralmente.
Codice Civile
Richiamato limitatamente al caso in cui la manifestazione di volontà sia viziata da errore essenziale e riconoscibile, condizione che può rendere annullabile l'atto; nel caso di specie il contribuente non ha provato tale errore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. civ., sez. 5, n. 8749/2021 (e altre: n. 1323/2019, n. 21049/2018, n. 3410/2015, n. 4659/2020)
Costante orientamento secondo cui l'opzione per la rideterminazione dei valori e l'assoggettamento all'imposta sostitutiva si perfezionano con la perizia e con il versamento (anche della sola prima rata): scelta irretrattabile salvo errori obiettivamente riconoscibili ed essenziali.
Massime di principio
- L'opzione per la rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi della L. 448/2001 (art.5) si considera perfezionata e irrevocabile una volta adempiuti i requisiti formali (perizia giurata) e effettuato il versamento previsto; in caso di rateazione basta il pagamento della prima rata.
- Se il perfezionamento si è realizzato (perizia + versamento/primarata), il contribuente non può ottenere rimborso delle somme già versate né revocare unilateralmente l'opzione mediante dichiarazione integrativa, salvo che sia dimostrabile un errore essenziale e riconoscibile.
- Il mancato pagamento di rate successive legittima l'Amministrazione a emettere cartelle di pagamento (es. art.36-bis DPR 600/73) per il recupero delle somme dovute.
- La mera compilazione o rimozione del quadro RT nella dichiarazione non è decisiva: rilevano la perizia giurata e l'effettivo versamento che portano a conoscenza l'Amministrazione.
- Per contestare la irrevocabilità dell'opzione il contribuente deve indicare e provare un errore essenziale (art.1428 c.c.) o altro vizio che determini l'annullabilità dell'atto; argomentazioni generiche sulla buona fede o capacità contributiva non sono sufficienti.
- In situazioni analoghe, consulenze preventive dovrebbero verificare: a) esistenza e validità della perizia giurata; b) data e importo dei versamenti (in particolare la prima rata); c) possibili vizi formali o errori essenziali documentabili prima di tentare una dichiarazione integrativa o richiesta di rimborso.
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