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Sentenza

Sentenza n. 797/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento A) quanto al ricorso originario dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 7 del 30 maggio 2017, con cui è stata imposta alla ricorrente la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto a recupero e/o smaltimento e spazzamento, a termini dell’art. 191 del d.lgs n. 152/2006 fino al 31 dicembre 2017; B) quanto ai motivi aggiunti: dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 15 del 28 dicembre 2017, con cui è stata imposta alla ricorrente la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto a recupero e/o smaltimento e spazzamento fino al 28 febbraio 2018.

Giustizia amministrativa201700485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze sindacali contingibili e urgenti che imponevano la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata, trasporto a recupero e/o smaltimento e spazzamento fino al 31 dicembre 2017 e, con motivi aggiunti, fino al 28 febbraio 2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, con il ricorso originario, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 152/2006, con cui le era stata imposta la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto a recupero e/o smaltimento e spazzamento del territorio comunale fino al 31 dicembre 2017. Con motivi aggiunti ha impugnato un’analoga ordinanza, che imponeva la prosecuzione del servizio fino al 28 febbraio 2018. Il testo non riporta l’esposizione analitica dei motivi di illegittimità dedotti. Prima dell’udienza decisoria, la ricorrente ha dichiarato che le parti avevano raggiunto una composizione transattiva delle vertenze, rinunciando anche alle pretese azionate nel giudizio e chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione univoca della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione, intervenuta prima della definizione della causa, in ragione della composizione transattiva delle vertenze. In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato, il giudice non può procedere all’esame nel merito quando la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’accordo bonario, dell’esito del giudizio e della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 191 d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale base normativa delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti impugnate; la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell’esercizio del potere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate; il testo non esplicita uno specifico ulteriore profilo interpretativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento, dichiarato dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, preclude l’esame del merito e comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito una controversia quando il soggetto che l’ha instaurata dichiara univocamente di non avere più interesse alla decisione.
  • La definizione transattiva della controversia e la rinuncia alle pretese azionate possono giustificare la compensazione integrale delle spese, se il giudice ravvisa giusti motivi anche in relazione all’esito del giudizio e alla condotta processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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