Sentenza del 28/02/2022 n. 921 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Frode carosello - Consapevolezza - Ragionevolezza e proporzionalità - Mancanza di beneficio economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione contestava che la ricorrente avesse utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una frode carosello o comunque per operazioni inesistenti; la questione rilevante era se l'A.F. avesse fornito la prova della consapevolezza della ricorrente circa l'inserimento nelle operazioni di una evasione dell'IVA e, in caso positivo, se la ricorrente avesse dimostrato di aver adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolta nella frode. In particolare si valutava il valore probatorio del copioso scambio di informazioni tra la ricorrente e le società emittenti le fatture e se la mancanza di un beneficio economico concreto potesse dimostrare la buona fede.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto l'onere di provare, anche per via presuntiva e con elementi oggettivi specifici, la conoscenza (o la prevedibilità con ordinaria diligenza) da parte della ricorrente della sostanziale inesistenza del contraente. Il consistente scambio di informazioni tra la ricorrente e le società emittenti è stato valutato come indice della conoscenza della situazione reale, escludendo l'ignoranza della ricorrente. La prova di buona fede fondata unicamente sulla mancanza di un vantaggio economico concreto (operazioni a prezzi di mercato) è stata ritenuta insufficiente. Esito: accoglimento delle censure dell'Amministrazione e rigetto della prova contraria della ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
Normativa sul processo tributario utilizzata per inquadrare i profili probatori e procedurali del contenzioso; applicata per definire gli oneri probatori in capo all'Amministrazione e gli obblighi della parte contribuente.
Cass. 15369/2020
Giurisprudenza consolidata che conferma che l'Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario circa l'esistenza di una frode carosello e che, se tale prova viene fornita, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile; inoltre afferma che l'assenza di un beneficio economico concreto non è di per sé prova di buona fede.
Cass. 16469/2018
Decisione conforme ai principi sopra richiamati: si richiede la dimostrazione, anche presuntiva, mediante elementi oggettivi specifici, della consapevolezza o della prevedibilità della frode; la mancanza di profitto non esclude l'inserimento nella frode.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che la fatturazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e che il destinatario fosse consapevole (o avrebbe dovuto esserlo con ordinaria diligenza) dell'evasione IVA.
- Se l'Amministrazione adempie a tale onere mediante elementi oggettivi specifici (anche presuntivi), il carico della prova si sposta sul contribuente, che dovrà documentare di aver adottato la massima diligenza esigibile secondo ragionevolezza e proporzionalità.
- Scambi documentali e comunicativi copiosi e ripetuti con il fornitore/cessionario sono forti indici della conoscenza della reale situazione e possono far presumere la consapevolezza della frode.
- La mera assenza di un beneficio economico concreto (es. operazioni a prezzo di mercato) non è sufficiente a provare la buona fede: si tratta di elemento esterno, inidoneo da solo a dimostrare l'estraneità alla frode.
- In situazioni analoghe il contribuente deve poter dimostrare controlli e cautele concreti (verifica partita IVA e status del contraente, controllo di documentazione contrattuale e operativa, verifica dei flussi finanziari, richieste di chiarimenti documentate) adeguati al grado di rischio e alla sua qualità professionale.
- I criteri di ragionevolezza e proporzionalità devono guidare la valutazione: non è richiesto un controllo illimitato, ma la diligenza commisurata alle circostanze e al ruolo professionale dell'operatore.
- Per minimizzare il rischio probatorio, è consigliabile conservare tracce degli accertamenti effettuati (email, richieste documentali, verifiche su banche dati, parcelle/contratti), che possano dimostrare l'adozione di misure idonee a prevenire il coinvolgimento in frodi carosello.
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