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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35963/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 03/04/2025 che aveva rigettato la richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., avverso il decreto di sequestro preventivo di un furgone di proprietà del ricorrente disposto dal G.i.p. nel procedimento a suo carico per reati ambientali (artt. 212, comma 5 e 256, comma 1 lett. a) e b) d.lgs. n. 152/2006). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la valutazione del Tribunale circa il pericolo ai sensi dell'art. 321, comma 1 c.p.p. come basata su elementi astratti e congetturali, e richiamando la propria incensuratezza e la regolarità delle autorizzazioni, registri e formulari in materia di rifiuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia al ricorso presentata dal difensore e procuratore speciale del Villani (elemento ritenuto preliminare e assorbente). Per effetto di ciò la Corte non ha esaminato il merito della censura relativa alla fondatezza del sequestro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro cinquecento in favore della Cassa.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di riesame del sequestro; la decisione di merito del Tribunale che ha rigettato il riesame è stata impugnata tramite ricorso per cassazione.

  • art. 321, comma 1 cod. proc. pen.

    art. 321, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il presupposto del pericolo che legittima il sequestro preventivo (pericolo concreto e attuale). Nel ricorso si contestava che il Tribunale avesse valutato il pericolo su basi astratte e congetturali; la Corte di legittimità, tuttavia, non ha approfondito la questione per via della inammissibilità del ricorso.

  • art. 212, comma 5 d.lgs. n. 152/2006

    art. 212, comma 5 d.lgs. n. 152/2006

    Norma penale richiamata come fattispecie contestata nel procedimento di merito; la Corte di cassazione non ha emesso una interpretazione sostanziale della norma, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 256, comma 1 lett. a) e b) d.lgs. n. 152/2006

    art. 256, comma 1 lett. a) e b) d.lgs. n. 152/2006

    Ulteriore riferimento alle fattispecie di reato ambientale contestate nell'originario procedimento; anche su questi articoli la Corte non si è pronunciata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso da parte di un difensore o procuratore speciale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione, impedendo alla Corte di Cassazione di entrare nel merito.
  • Quando si impugna un provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., è essenziale documentare il carattere non astratto ma concreto e attuale del pericolo (es. rischio di dispersione, sottrazione o perdita del bene), altrimenti le motivazioni del giudice che richiamano elementi generici possono essere ritenute legittime.
  • La posizione personale dell'imputato (es. incensuratezza) e la regolarità delle autorizzazioni amministrative possono costituire elementi difensivi rilevanti, ma non sono automaticamente decisivi per annullare un sequestro preventivo se il giudice ritiene sussistente il pericolo ex art. 321.
  • Anche in controversie relative a misure cautelari ambientali, il rispetto delle formalità procedurali in Cassazione è cruciale: rinunce, difetti di interesse o difetti formali possono precludere l'esame del merito.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma predeterminata a favore della Cassa, a titolo di contributo per l'irricevibilità.

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