Cassazione Penale, Sentenza n. 18443/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della misura cautelare della custodia in carcere adottata dal Tribunale del riesame di Catanzaro (ordinanza del 09/11/2023) relativamente ai reati indicati negli artt. 110-648 e 110-629 cod. pen. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 2) violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. in relazione alla scelta della misura intramuraria; 3) violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., per presunta carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e terzo motivo ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e logicamente congrua, avendo illustrato il percorso indiziario (dichiarazioni della persona offesa, immagini di videosorveglianza) e gli elementi che giustificavano la custodia cautelare (furto dell'autovettura, richiesta di riscatto, pagamento del 'cavallo di ritorno' e recupero tramite intermediario). Sul secondo motivo ha ritenuto le censure troppo generiche e non adeguatamente confrontate con le ragioni che giustificavano la custodia (pericolo concreto di recidiva e profilo personale dell'indagato: numerosi precedenti e inserimento in contesto delinquenziale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato; citato come parte della contestazione penale insieme agli articoli sostanziali richiamati.
art. 648 cod. pen.
Articolo sostanziale richiamato nell'imputazione; la motivazione del Tribunale ha ritenuto coerenti gli indizi rispetto ai fatti contestati a questo titolo.
art. 629 cod. pen.
Altro articolo sostanziale richiamato nell'imputazione; la valutazione cautelare ha considerato gli elementi probatori anche in relazione a questo capo.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella censura sulla scelta della misura intramuraria; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente motivata.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla difesa in relazione alla misura cautelare; la Corte ha ritenuto che le ragioni del Tribunale del riesame giustificassero la custodia in carcere e che la censura non abbia specificamente confutato quelle ragioni.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in relazione al diritto alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dal Tribunale del riesame fosse soddisfacente e conforme ai requisiti costituzionali.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma che ha consentito la trattazione scritta del ricorso; la Corte ne ha dato applicazione procedurale.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modificato dall'art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75)
Richiamata per la disciplina temporale dell'applicabilità della trattazione scritta; la Corte ne segnala l'applicazione al termine di tempo indicato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per un ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli adempimenti da compiere in assenza di remissione in libertà del ricorrente; la Corte ordina gli adempimenti alla cancelleria.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata per i criteri di liquidazione della sanzione pecuniaria in relazione ai profili di colpa dell'impugnazione.
Cassazione penale, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)
Precedente giurisprudenziale citato per il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ha limiti: la Corte di legittimità verifica l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione dei fatti.
Cassazione penale, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 (Contarini)
Precedente che sottolinea l'impossibilità per la Corte di legittimità di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti operato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica la coerenza e la legalità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti; per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi logico-giuridici chiari nella motivazione.
- Le censure generiche sulla scelta della misura intramuraria sono inefficaci: la difesa deve confrontarsi puntualmente con le ragioni concrete addotte dal giudice (pericolo di recidiva, gravità degli indizi, profilo personale dell'indagato, modalità del fatto) e dimostrare l'assenza di tali elementi o la disponibilità di misure meno afflittive idonee.
- In fase di indagini preliminari la valutazione probatoria resta fluida e il tribunale può adottare misure cautelari anche sulla base di una piattaforma indiziaria non definitiva; la motivazione deve spiegare il percorso logico che connette gli indizi alla misura.
- Le doglianze costituzionali sulla carenza di motivazione richiedono una dimostrazione specifica e puntuale delle parti mancanti o degli errori di valutazione: non è sufficiente formularle in termini generici.
- Presentare un ricorso manifestamente infondato o non specifico può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni di questo tipo.
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