Sentenza del 14/02/2020 n. 828 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Irreperibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si discuteva la validità della notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa. Ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, che rinvia all'art. 60 DPR 600/1973 e quindi all'art. 140 c.p.c., per perfezionare la notifica è richiesto non solo l'invio della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, ma anche la sua effettiva ricezione dal destinatario. La mera spedizione non è sufficiente; il perfezionamento richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. In caso di omissione di uno di essi la notificazione è nulla. La notificazione è invece inesistente quando manca del tutto o è effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ad es. consegna a persona o luogo del tutto estranei al destinatario).
La decisione
la Corte ha affermato che, nel caso in esame, la validità della notifica richiede l'inoltro e l'effettiva ricezione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 140 c.p.c.; la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente. Pertanto, l'omissione di uno degli adempimenti previsti determina la nullità della notificazione; se la notificazione è del tutto difforme dalle forme di legge è inesistente. Il ricorso del contribuente è stato accolto con conseguente declaratoria di nullità/inesistenza della notifica impugnata (Cass. n. 12753/2018).
Norme richiamate
art. 26, d.P.R. n. 602/1973
regola le notifiche delle cartelle di pagamento e rinvia per quanto non previsto all'art. 60 del DPR 600/1973; va letto in combinato disposto con l'art. 60 e con l'art. 140 c.p.c., imponendo il rispetto delle procedure per i casi di irreperibilità relativa.
art. 60, d.P.R. n. 600/1973, comma 1, lett. b-bis
disciplinando l'avviso di deposito per gli atti tributari, è richiamato dall'art. 26 DPR 602/1973 e impone l'applicazione delle regole previste dall'art. 140 c.p.c. relative all'avviso e alla ricezione.
art. 140 c.p.c.
prevede la notifica mediante raccomandata e l'avviso di deposito presso la casa comunale; interpreta come necessario non solo l'invio ma l'effettiva ricezione dell'avviso da parte del destinatario affinché la notifica si perfezioni; l'omissione di uno degli adempimenti rende la notificazione nulla.
Cass. n. 12753/2018 (giurisprudenza)
conferma la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione e chiarisce che, in caso di irreperibilità relativa, è indispensabile la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso di deposito; in mancanza, la notifica è annullabile.
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa per atti tributari la notifica si perfeziona solo con l'effettiva ricezione dell'avviso di deposito; la sola spedizione dell'avviso non basta.
- L'amministrazione ha l'onere di provare l'avvenuta ricezione dell'avviso di deposito: in mancanza, il contribuente può ottenere la nullità della notifica.
- L'omissione anche di un solo adempimento previsto dall'art. 140 c.p.c. determina la nullità della notificazione; la notificazione inesistente è invece quella totalmente difforme dalle forme di legge (es. consegna a persona o luogo estranei).
- Nei giudizi contro cartelle di pagamento è utile verificare le ricevute, le tracce di giacenza e la prova dell'effettiva consegna dell'avviso; senza tali prove la notifica difficilmente regge in giudizio.
- Se la notifica è dichiarata nulla o inesistente, l'atto impositivo/di riscossione perde efficacia e può essere rinnovato solo con una corretta procedura di notifica.
- Pratica consigliata per il contribuente: conservare ogni comunicazione, richiedere all'ente copia delle ricevute/avvisi e impugnare tempestivamente la cartella contestando la regolarità della notifica.
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