Cassazione Civile, Ordinanza n. 06760/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una comunicazione di irregolarità con cui l'Ufficio gli richiedeva il pagamento di Euro 25.038,00, oltre sanzioni e interessi, per un presunto indebito utilizzo in dichiarazione IRAP di un minor credito d'imposta. In primo grado e in appello i giudici tributari avevano ritenuto che il medesimo credito fosse stato usato due volte in compensazione, in relazione a due annualità diverse, e avevano inoltre considerato annullata dall'Ufficio una dichiarazione integrativa a favore per carenza di un quadro dichiarativo. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 del d.l. 193/2016, sostenendo che la CTR avesse deciso senza adeguata prova e senza valorizzare la dichiarazione integrativa correttamente trasmessa; con il secondo deduceva ancora violazione dell'art. 2697 c.c., affermando di avere dimostrato l'esistenza di due crediti d'imposta riferiti ad annualità differenti. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava documentazione attestante la definizione agevolata ex art. 1 l. 197/2022 (rottamazione quater) e il pagamento di tutte le rate, con estratto di ruolo che mostrava residuo zero sulla cartella collegata alla pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute, rilevando che il residuo della cartella era pari a zero. In conseguenza di ciò ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova, assumendo che l'Ufficio dovesse provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di inefficacia o estinzione del diritto.
art. 5 del d.l. 193/2016
Evocato dal ricorrente per sostenere la validità delle dichiarazioni integrative a favore anche oltre l'anno dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
art. 1 della l. n. 197/2022
Utilizzato per attestare la definizione agevolata ('rottamazione quater') e il pagamento integrale delle rate, presupposto della declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione, affermando che l'ulteriore contributo unificato non è dovuto fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo per il parametro di riferimento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente documenta in cassazione l'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e il pagamento integrale delle rate, il giudizio va dichiarato estinto e deve essere dichiarata anche la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere è configurabile se, nelle more del giudizio, viene meno integralmente l'interesse delle parti alla decisione per effetto dell'integrale soddisfacimento della pretesa fiscale.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria.
- Le censure sulla violazione dell'art. 2697 c.c. devono confrontarsi con l'effettiva ripartizione dell'onere probatorio e con la concreta documentazione valutata dai giudici di merito; tuttavia, se sopravviene una definizione agevolata che estingue il debito, la questione di merito diviene priva di interesse decisorio.
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