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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08644/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre soggetti, in separati ricorsi poi riuniti, avevano chiesto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e alle conseguenti prestazioni previdenziali. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la documentazione prodotta — buste paga e comunicazioni formate dal datore di lavoro — e le deposizioni testimoniali, giudicate generiche e contraddittorie, non dimostrassero in modo rigoroso l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato, idonei a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare a titolo di affectionis vel benevolentiae causa. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2094, 2697, 2699, 2729, 2735 c.c. e 115, 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel valutare l'onere probatorio e nell'apprezzare le risultanze ispettive e testimoniali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte d'appello avesse valutato le prove testimoniali con un pregiudizio di inattendibilità. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. è stato inoltre allegato un giudicato esterno sopravvenuto, ma la Corte ha ritenuto precluso il suo esame per l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di una sentenza di doppia conforme. Ha inoltre escluso che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. integrasse una reale violazione della regola sulla prova legale, poiché la corte territoriale aveva semplicemente esercitato il proprio prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie. È stato poi affermato che il giudicato esterno sopravvenuto non poteva essere esaminato, poiché l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione anche di sopravvenienze invocate in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per la nozione di lavoro subordinato, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché considera inammissibili le censure che mirano alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: in caso di disconoscimento del rapporto da parte dell'INPS, grava sul lavoratore provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto posto a fondamento del diritto all'iscrizione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione da parte della Corte.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione da parte della Corte.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione da parte della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate, ma la Corte non ravvisa una sua violazione autonoma.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova il valore legale di un'altra o disapplica il prudente apprezzamento; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in cassazione con allegazione di giudicato esterno sopravvenuto.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per l'esonero dalle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che formalmente denunciano violazione di legge ma in sostanza contestano la valutazione delle prove sono inammissibili se mirano a ottenere una nuova lettura del merito.
  • In presenza di sentenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è sindacabile nei limiti ordinari quando la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare documenti, testimonianze e attendibilità dei testi.
  • Quando l'ente previdenziale disconosce il rapporto di lavoro posto a base della pretesa contributiva o previdenziale, il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto dedotto.
  • I documenti di formazione unilaterale del datore di lavoro e deposizioni generiche o poco specifiche non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare il rapporto subordinato se non consentono di superare la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare.
  • La deduzione dell'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si indica una vera violazione della regola di valutazione della prova, non quando si contesta semplicemente il convincimento del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di sopravvenienze invocate in cassazione, incluso il giudicato esterno, quando esse richiederebbero la riapertura di questioni ormai precluse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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