Sentenza n. 518/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale DPD023/106 del 17 marzo 2023, resa dal Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Specialistico all''Agricoltura – DPD023 – Avezzano, avente ad oggetto: “Rappresentanti spettanti alle associazioni ambientali e alle organizzazioni agricole nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Chietino-Lancianese, Vastese, Salinello, Vomano-Fino e L''Aquila. L.R. n. 10/2004 art. 32”, pubblicata sul sito caccia della Regione Abruzzo in data 20 marzo 2023; - della nota prot. n. 0120500/23 del 20 marzo 2023 del Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Specialistico all''Agricoltura – DPD023 – Avezzano, avente ad oggetto “Comunicazione esito istruttoria e richiesta nominativi designati”; - di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale sulla distribuzione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e relativa comunicazione dell'esito istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale con cui, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Abruzzo n. 10/2004, sono stati individuati i rappresentanti spettanti alle organizzazioni professionali agricole nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia. Ha sostenuto che il criterio della rappresentatività fosse stato applicato in modo irragionevole, poiché la Regione non avrebbe considerato il numero complessivo degli iscritti, comprendente anche pensionati e soggetti iscritti per servizi alla persona; ha inoltre dedotto violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990, del principio del giusto procedimento e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta, assumendo che la Regione non avesse verificato adeguatamente la veridicità dei dati dichiarati dalle organizzazioni concorrenti. La ricorrente lamentava, in particolare, l'assegnazione di soli due rappresentanti per ciascun ambito provinciale, nonostante asserisse di avere il maggior numero complessivo di iscritti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto ragionevole e coerente con l'art. 32 della legge regionale n. 10/2004 il criterio regionale della rappresentatività basato esclusivamente sugli operatori attivi in agricoltura, con esclusione dei pensionati e degli iscritti per servizi alla persona. Il dato numerico complessivo degli iscritti non è infatti decisivo quando comprenda soggetti estranei o non attivi nel settore agricolo, poiché la rappresentatività deve essere rapportata alla funzione dei Comitati di gestione degli ATC e ai compiti loro attribuiti dall'art. 31 della medesima legge regionale, concernenti la gestione delle risorse ambientali, della fauna e dell'impatto dell'attività venatoria sull'agricoltura. Il criterio della maggiore rappresentatività non può quindi consistere in un mero conteggio indistinto degli associati, ma deve riflettere la rappresentatività effettiva degli operatori del settore interessato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria, osservando che il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive si colloca a valle del procedimento di verifica della rappresentatività e non costituisce, di per sé, un segmento necessario dell'istruttoria di tale procedimento. In ogni caso, la censura era formulata in termini meramente ipotetici, senza allegazione di circostanze idonee a fornire almeno un principio di prova della falsità dei dati dichiarati dalle altre organizzazioni. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32 l.r. Abruzzo n. 10/2004
designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale
La rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole nei Comitati di gestione degli ATC deve essere determinata con riferimento agli operatori effettivamente attivi in agricoltura e in coerenza con le funzioni dei Comitati, non mediante un mero conteggio indistinto di tutti gli iscritti.
art. 31 l.r. Abruzzo n. 10/2004
promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat; possono istituire aree di rispetto con vincolo all'esercizio venatorio
I compiti dei Comitati di gestione degli ATC giustificano una nozione di rappresentatività riferita ai soggetti attivi nel settore agricolo, direttamente interessati alla gestione delle risorse faunistiche e ambientali e all'impatto della caccia sull'agricoltura.
art. 6, comma 1, l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha escluso che la mancata verifica preventiva della veridicità delle dichiarazioni rese dalle organizzazioni integrasse un difetto di istruttoria del procedimento di determinazione della rappresentatività.
art. 97 Cost.
Il richiamo al principio di buon andamento non conduce all'annullamento, poiché l'istruttoria regionale è stata ritenuta adeguata rispetto al criterio legittimamente individuato.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce rappresentanti in base alla maggiore rappresentatività di organizzazioni di categoria, il criterio non deve necessariamente coincidere con il numero complessivo degli iscritti, ma deve essere parametrato agli interessi e alle funzioni istituzionali dell'organo da comporre.
- Nella determinazione della rappresentatività per organi deputati alla gestione di interessi settoriali, è legittimo valorizzare gli iscritti effettivamente attivi nel settore di riferimento ed escludere pensionati o soggetti iscritti per attività diverse, se tale scelta è coerente con le funzioni dell'organo e con la finalità della disciplina.
- Il criterio della maggiore rappresentatività non può essere applicato mediante un dato numerico indistinto e meramente formale quando tale dato comprenda soggetti estranei o non attivi nel settore interessato; occorre invece un criterio idoneo a esprimere la rappresentatività effettiva dell'organizzazione.
- Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative ai dati associativi si colloca, in linea generale, a valle del procedimento di individuazione della rappresentatività e la sua mancata attivazione non dimostra di per sé un difetto di istruttoria del procedimento principale.
- La censura relativa alla falsità o inattendibilità dei dati dichiarati da altre organizzazioni non può fondare l'annullamento dell'atto se è formulata in termini ipotetici e non è accompagnata da circostanze concrete idonee a fornire almeno un principio di prova.
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