Sentenza del 10/01/2022 n. 401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TOSAP relativo alle occupazioni di marciapiedi (marzo-dicembre 2004) con ponteggi/strutture metalliche per lavori di ristrutturazione su edificio di proprietà dello IACP. L'ente ha invocato l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507/1993, art. 49 (lett. a) e dal regolamento comunale, sostenendo la propria qualifica di ente pubblico non economico con finalità assistenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione, ritenendo che, pur riconoscendo la natura pubblica non economica dell'ente, l'esenzione di cui all'art. 49 D.Lgs. 507/1993 richiede non solo il requisito soggettivo (ente pubblico non economico) ma anche un requisito oggettivo: l'occupazione del suolo deve essere effettuata con finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca. L'occupazione effettuata per montare ponteggi e mettere in sicurezza un fabbricato nell'ambito di obblighi contrattuali ed extracontrattuali del proprietario (manutenzione straordinaria e tutela di inquilini/terzi) ha una finalità immediata di carattere tecnico/proprietario e non una finalità assistenziale specifica. Ne consegue che manca il requisito oggettivo per l'esenzione: la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Cassazione rigetta il ricorso originario del contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a)
"le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui al T.U. imposte sui redditi, art. 87, comma 1, lett. c), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica"
La norma richiede un doppio requisito: soggettivo (ente pubblico non economico) e oggettivo (l'occupazione del suolo deve avere finalità specifiche tra quelle elencate). Le esenzioni tributarie sono interpretate restrittivamente; non basta la sola natura statutaria dell'ente per estendere l'esenzione a qualunque occupazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 87 (oggi art. 73 TUIR)
citato nel testo come riferimento agli "enti pubblici" beneficiari dell'esenzione
Definisce gli enti pubblici non economici che possono potenzialmente beneficiare dell'esenzione: tale qualifica soddisfa il requisito soggettivo ma non esime dall'accertare il requisito oggettivo relativo allo scopo dell'occupazione.
Codice Civile, art. 2195 c.c.
Richiamato nella censura di parte per distinguere attività commerciali ed extracommerciali; la Corte sottolinea che attività di locazione e gestione patrimoniale (anche a canone agevolato) possono configurare attività di natura economica, rilevante ai fini di esclusione dall'esenzione.
Codice Civile, art. 2053 c.c.
Richiamato per evidenziare gli obblighi di responsabilità del proprietario-ente nei confronti di terzi e l'esigenza di interventi di messa in sicurezza, che qualificano l'occupazione come adempimento di obblighi di tutela e non come attività assistenziale specifica.
L.R. Puglia 20 maggio 2014, n. 22, art. 6
Citata per la trasformazione dell'Istituto in Agenzia Regionale per la casa, utile a confermare la natura pubblica dell'ente (requisito soggettivo) ma non decisiva ai fini del requisito oggettivo dell'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione TOSAP prevista dall'art. 49 D.Lgs. 507/1993 richiede due requisiti: (a) il soggetto occupante deve essere un ente pubblico non economico; (b) l'occupazione deve essere effettuata con finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca. Entrambi i requisiti devono concorrere.
- La natura statutaria o la missione sociale dell'ente (finalità generali di assistenza) non è di per sé sufficiente: occorre che l'occupazione del suolo pubblico sia concretamente destinata a perseguire una delle finalità specifiche indicate dalla norma.
- Occupazioni effettuate per adempiere obblighi contrattuali del proprietario (es. manutenzione straordinaria per unità date in locazione) o per garantire la sicurezza verso terzi sono considerate finalità tecniche/proprietarie e generalmente non rientrano nelle finalità assistenziali necessarie per l'esenzione.
- Il finanziamento dell'intervento da parte di un ente pubblico o l'agire dell'ente come soggetto attuatore per conto della Regione non automatizzano il riconoscimento dell'esenzione: rileva la finalità concreta dell'occupazione, non solo la fonte dei fondi o la titolarità dell'intervento.
- Le agevolazioni ed esenzioni tributarie vanno interpretate restrittivamente: il soggetto che invoca l'esenzione deve fornire prova convincente del carattere assistenziale specifico dell'occupazione del suolo.
- Prassi consigliata per chi intende chiedere/esibire l'esenzione: documentare in modo chiaro e formale lo scopo immediato dell'occupazione (atto amministrativo o progetto che colleghi l'occupazione a un servizio assistenziale specifico), allegare patti/mandati che dimostrino il ruolo assistenziale dell'intervento, e indicare la destinazione d'uso concreta degli spazi occupati.
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