Cassazione Penale, Sentenza n. 24885/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato per furto aggravato, concedendogli la non menzione, mentre aveva annullato la condanna della coimputata per una nullità verificatasi in primo grado. L'imputato ricorrente deduceva un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., lamentando la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. Sosteneva che anche lui e il suo difensore di fiducia erano assenti all'udienza del 12 dicembre 2022, nella quale erano stati escussi testimoni, e che il processo era stato trattato prima dell'orario fissato. Richiamando il principio per cui l'anticipazione dell'udienza integra nullità assoluta, chiedeva che gli effetti favorevoli riconosciuti alla coimputata fossero estesi anche alla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che il principio astratto invocato dal ricorrente è corretto, ma che la ricostruzione fattuale posta a base del motivo non trova riscontro negli atti. Dalla lettura del verbale dell'udienza e della programmazione delle fasce orarie non emerge alcuna anticipazione illegittima dell'udienza: il procedimento rientrava nella fascia destinata ai processi con attività istruttoria, con orario di inizio non prima delle ore 10.15, e l'udienza era iniziata alle 11.11. L'unica nullità dedotta in primo grado riguardava invece il legittimo impedimento della coimputata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
costituisce il parametro del vizio dedotto nel ricorso, per violazione di legge processuale e nullità dedotta in cassazione
art. 178 c.p.p.
richiamato come norma che disciplina le nullità di ordine generale e, nel caso di anticipazione dell'udienza, la nullità assoluta per lesione del diritto di difesa
art. 179 c.p.p.
richiamato per qualificare come assoluta la nullità derivante dall'omessa possibilità di partecipazione dell'imputato e del difensore
art. 507 c.p.p.
richiamato per l'integrazione probatoria disposta dal tribunale nel corso dell'udienza
art. 591 c.p.p.
implicitamente rilevante come base della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'anticipazione dell'udienza rispetto all'orario prefissato integra una nullità assoluta quando impedisce la partecipazione dell'imputato o l'esercizio del diritto di difesa, equiparandosi a omessa citazione.
- Tuttavia, la deduzione in cassazione di una nullità processuale richiede che il vizio risulti effettivamente dagli atti; se la ricostruzione fattuale del ricorrente non trova riscontro nel verbale e nella calendarizzazione dell'udienza, il motivo è manifestamente infondato o inammissibile.
- Quando l'udienza sia stata collocata in una fascia oraria diversa da quella invocata dal ricorrente, occorre prendere come parametro l'orario corrispondente al tipo di attività effettivamente prevista per quel procedimento, non quello relativo ad altre fasce di trattazione.
- La nullità riconosciuta in favore di un coimputato non si estende automaticamente ad altro imputato se il diverso soggetto non deduce o non dimostra un identico vizio riferibile alla propria posizione processuale.
- In sede di legittimità, è consentito l'esame diretto degli atti processuali quando sia dedotto un vizio di natura procedimentale, ma tale esame può condurre al rigetto o all'inammissibilità se gli atti smentiscono il fatto posto a fondamento del ricorso.
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