Cassazione Penale, Sentenza n. 45711/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di sequestro di persona commesso il 17/04/2009 dall'imputato Lai (con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). Il ricorso denuncia errore nel calcolo della prescrizione: secondo la parte pubblica la Corte di merito non ha considerato correttamente l'aumento della pena determinato dalla recidiva (art. 99, comma 4, cod. pen.) né l'effetto delle interruzioni e delle sospensioni del termine, per cui il termine di prescrizione non sarebbe invece spirato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per la parte relativa a Stefano Lai. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla necessità di computare la prescrizione secondo parametri oggettivi che tengano conto della recidiva e degli aumenti di pena. Ha rilevato che, per Lai, il termine di prescrizione non era decorso se si considera la pena edittale massima (8 anni) aumentata di due terzi per la recidiva (aumento pari a 5 anni e 4 mesi), nonché le sospensioni (complessivi 165 giorni) e le interruzioni del termine. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a Stefano Lai e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione della legge penale; qui usata per inquadrare il vizio di diritto denunciato sulla prescrizione e sull'applicazione della recidiva
art. 99, cod. pen.
art. 99, commi 2, 4 e 6, cod. pen.
La recidiva (commi 2 e 4) rileva come circostanza che incide sulla determinazione della pena e, di conseguenza, sul computo della prescrizione; il limite previsto dal sesto comma non impedisce che la recidiva influisca sul calcolo della prescrizione
artt. 157, 159, 161, cod. proc. pen.
artt. 157, 159 e 161, cod. proc. pen.
Norme che regolano il decorso, l'interruzione e la sospensione della prescrizione; la sentenza evidenzia che vanno considerate le sospensioni (es. differimento udienze) e le interruzioni ai fini del computo del termine
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale collegata all'ammissione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in sede di Cassazione (contestualizzazione formale nel procedimento)
Giurisprudenza - Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022 (Cirelli)
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328 - 01
Le Sezioni Unite hanno affermato che la recidiva va considerata nel calcolo della prescrizione secondo parametri oggettivi e che il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, non esclude l'effetto della recidiva sulla determinazione della prescrizione
Massime di principio
- La recidiva, quando rilevante, deve essere considerata nel calcolo del termine di prescrizione mediante l'inclusione dell'aumento di pena risultante dalla recidiva stessa; non è corretto escluderne automaticamente l'effetto per la prescrizione
- Il computo della prescrizione va effettuato individualmente per ciascun imputato in base alla pena edittale effettiva (inclusi aumenti) e non semplicemente per analogia con i coimputati
- Ogni interruzione o sospensione del termine (ad es. differimento udienze per impedimento del difensore) deve essere contabilizzata e può impedire la dichiarazione di estinzione per prescrizione
- La Corte d'appello non può dichiarare la prescrizione basandosi su un calcolo incompleto o generico: l'accertamento deve essere dettagliato e motivato rispetto alla pena applicabile a ciascun imputato
- In caso di controversie sulla qualificazione della recidiva o sul suo effetto, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame, affinché il giudice di merito effettui il corretto calcolo dei termini
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