Ordinanza n. 622/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del rilascio del visto per Studio/Formazione/Tirocinio, prot.9575 emesso in data 09.10.2025 dal Consolato generale d’Italia a Casablanca e notificato in data 14.10.2025, nonché degli atti presupposti e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto per Studio/Formazione/Tirocinio adottato dal Consolato generale d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione dell’ordinanza, carenze istruttorie e motivazionali nella valutazione del cosiddetto rischio migratorio, inteso come concreto e imminente rischio di elusione della finalità dichiarata del soggiorno. Il provvedimento finale e il preavviso di rigetto, letti congiuntamente, non renderebbero intellegibili l’iter logico-giuridico e gli indici fattuali posti a fondamento della valutazione amministrativa. Il TAR ha inoltre rilevato il carattere meramente istruttorio della relazione depositata e l’assenza del verbale del colloquio previsto dall’art. 4, comma 2, della Circolare interministeriale n. 850 del 2011. Quanto alle lacune documentali, il ricorrente non sarebbe stato sollecitato all’integrazione documentale, in violazione del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privato e della necessità di attivare il contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame immediato della posizione del ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, con la sommaria valutazione propria della fase cautelare e fatto salvo l’ulteriore approfondimento nel merito, ha ravvisato profili di possibile fondatezza del ricorso per carenza istruttoria e motivazionale: non risultano adeguatamente esplicitati il percorso logico-giuridico e gli elementi fattuali utilizzati per ritenere sussistente il rischio migratorio, né è stato depositato il verbale del colloquio previsto dalla circolare ministeriale. Il TAR ha altresì ritenuto necessario attivare il contraddittorio procedimentale in relazione alle lacune documentali, mediante sollecitazione all’integrazione, alla luce dei principi di collaborazione e buona fede. Quanto al periculum in mora, ha considerato meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante al ricorrente, effettuando il bilanciamento degli interessi coinvolti. L’amministrazione dovrà quindi procedere al riesame della posizione; le spese sono state riservate alla decisione definitiva e la prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del principio di collaborazione e buona fede cui deve essere improntato il rapporto tra amministrazione e privato.
art. 4, comma 2, Circolare interministeriale n. 850 del 2011
Prevede il colloquio il cui verbale, ritenuto rilevante per la valutazione del rischio migratorio, non risultava presente agli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di valutazione di una domanda cautelare contro il diniego di un visto per studio, formazione o tirocinio, la motivazione dell’amministrazione deve rendere intellegibili l’iter logico-giuridico e gli elementi fattuali specifici posti a fondamento della conclusione circa il concreto e imminente rischio migratorio.
- La valutazione del rischio migratorio non può fondarsi, senza adeguata esplicitazione degli elementi rilevanti, su una relazione meramente istruttoria; gli atti procedimentali devono consentire di ricostruire le ragioni effettive del diniego.
- La mancanza del verbale del colloquio previsto dalla disciplina amministrativa applicabile può integrare, nella fase cautelare, un indice di carenza istruttoria quando il colloquio sia rilevante per la valutazione della domanda di visto e del rischio migratorio.
- Quando l’amministrazione rileva lacune documentali nella procedura di rilascio del visto, i principi di collaborazione e buona fede impongono di sollecitare il richiedente all’integrazione documentale e di attivare un effettivo contraddittorio procedimentale, ove ciò sia necessario per una decisione completa e consapevole.
- La tutela cautelare può essere accordata ai soli fini del riesame quando emergano profili di carenza istruttoria e motivazionale e il bilanciamento degli interessi evidenzi un pregiudizio potenziale apprezzabile per il richiedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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