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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27140/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26/06/1975 n.354 (Ordinamento penitenziario), di una riduzione di pena per condizioni detentive ritenute non conformi all'art. 3 CEDU presso la Casa circondariale di Viterbo. Il ricorrente contestava in particolare l'assenza del pulsante di scarico del water nella cella, con conseguente necessità di azionare manualmente l'immissione d'acqua, sostenendo che tale situazione integrasse trattamenti inumani o degradanti e violasse anche l'art. 27 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il rigetto si fonda sulla valutazione del Tribunale di sorveglianza di Roma, ritenuta non viziata: le informazioni acquisite indicavano la presenza di acqua corrente nella cella e la possibilità di pulire regolarmente il bagno, per cui l'assenza del pulsante di scarico non costituiva, di per sé, un trattamento inumano o degradante. La decisione ha richiamato la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU (Torreggiani) e dalle Sezioni Unite (Commisso) che richiedono una valutazione multifattoriale e l'esame di fattori compensativi.

Norme richiamate

  • Legge 26 giugno 1975, n. 354 - Ordinamento penitenziario, art. 35-ter

    Articolo invocato come rimedio riparatorio per chiedere la riduzione della pena in ragione di condizioni detentive ritenute lesive della dignità. La Corte ne applica il principio richiedendo una valutazione concreta e multifattoriale delle condizioni lamentate.

  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Parametro sostanziale per valutare se le condizioni detentive integrino trattamenti inumani o degradanti. La Corte sottolinea che la violazione va valutata alla luce dei fattori compensativi indicati dalla Corte EDU e dalle Sezioni Unite.

  • Art. 27 Costituzione

    Richiamato dalla difesa come principio costituzionale di umanità della pena; la Corte lo considera nel quadro più ampio dell'art. 3 CEDU e della giurisprudenza sovranazionale, senza ritenere che da solo comporti un esito diverso.

  • Corte EDU, Torreggiani c. Italia (8 gennaio 2013, n. 43517/09)

    Fornisce il quadro interpretativo principale: la valutazione delle condizioni detentive richiede di tenere conto di fattori compensativi (es. brevità della detenzione, ore di socialità, attività offerte). Utilizzata come punto di riferimento per stabilire se sussista una violazione dell'art. 3 CEDU.

  • Cassazione, Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020 (Commisso)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'accertamento di trattamenti inumani o degradanti è il risultato di una valutazione multifattoriale dei fattori positivi e negativi dell'offerta trattamentale; elencano i fattori compensativi e sottolineano la natura concreta dell'accertamento.

Massime di principio

  • L'assenza di un pulsante di scarico non costituisce automaticamente un trattamento inumano o degradante se è assicurata acqua corrente e la possibilità concreta di mantenere l'igiene: è necessaria una valutazione complessiva e fattuale.
  • La domanda di riduzione di pena ai sensi dell'art. 35-ter richiede prove specifiche e una valutazione multifattoriale; il giudice valuta fattori compensativi (durata della detenzione, ore di socialità, attività formative/professionali, lavoro intramurario, attività sportive).
  • Le decisioni di merito ben motivate, che riportano elementi concreti e verificabili sulle condizioni della detenzione, sono difficilmente riformabili in sede di cassazione se il giudice di legittimità non rileva vizi logico-giuridici nell'apprezzamento dei fatti.
  • Per far valere con successo una violazione dell'art. 3 CEDU occorre documentare l'esistenza di condizioni oggettive e persistenti che impediscano l'igiene fondamentale o creino una gravè lesione della dignità (assenza prolungata di acqua, cellule insalubri, spazi estremamente ridotti, durata rilevante), non limitandosi a rilievi isolati o a disagio soggettivo.
  • Motivazioni tecniche o infrastrutturali (es. scelte organizzative o interventi tecnici) possono giustificare misure che appaiono limitative, purché non compromettano i livelli minimi di igiene e dignità; in tali casi il corretto approccio è la valutazione concreta e specifica più che un principio assoluto.

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