Cassazione Penale, Ordinanza n. 28387/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose; con un secondo motivo, violazione di legge quanto alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi ripropongono censure già formulate in appello e già esaminate dai giudici di merito con motivazione congrua, logica e priva di manifesta illogicità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondati, perché meramente reiterativi di doglianze già vagliate nei gradi di merito, sia il motivo relativo alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sia quello relativo all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.
Norme richiamate
per necessità e consuetudine
Ai fini dell'aggravante, sono esposte alla pubblica fede anche le cose temporaneamente lasciate dalla vittima in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, pur se non costituenti normale dotazione del veicolo.
art. 625, comma primo, n. 7 c.p.
per necessità e consuetudine
La nozione di cose esposte alla pubblica fede si estende ai beni temporaneamente lasciati in auto parcheggiata su pubblica via.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente riproporre censure già dedotte in appello se le stesse sono state specificamente e logicamente esaminate dai giudici di merito; in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La circostanza aggravante della cosa esposta alla pubblica fede può ricorrere anche quando il bene sia stato temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, poiché tale situazione lo espone per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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