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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3738/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 6 legge 13/12/1989 n.401 e art. 178 lett. c) c.p.p.: si censura che la convalida del provvedimento D.A.spo. sia intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica al destinatario, comprimendo così il tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa (notifica 25/04/2024 ore 10:30; richiesta di convalida del P.M. 26/04/2024 ore 15:40; convalida GIP 27/04/2024 ore 10:20, cioè 47 ore e 50 minuti dopo la notifica). Si deduce altresì che la notificazione intervenuta in giorno festivo (25 aprile) ha ulteriormente limitato la possibilità di accesso agli atti da parte della difesa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha dichiarato la perdita di efficacia del provvedimento del Questore del 23/04/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione (la parte attinente alla libertà personale), ritenendo che non sia stato rispettato il termine di 48 ore a garanzia del diritto di difesa; ha precisato che la convalida è prescritta solo rispetto all'obbligo di presentazione (comma 2 art. 6 L. 401/1989), mentre la previsione del comma 1 dello stesso articolo configura un'atipica misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Norme richiamate

  • Legge 13/12/1989 n.401, art. 6, comma 2

    art. 6 comma 2 legge n.401/1989

    La convalida giudiziale è prescritta relativamente all'obbligo di presentazione in quanto attinge alla libertà personale; tale convalida non può precedere il termine di 48 ore dalla notifica, pena nullità per violazione del diritto di difesa.

  • Legge 13/12/1989 n.401, art. 6, comma 1

    art. 6 comma 1 legge n.401/1989

    La previsione del comma 1 configura un'atipica misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e non rientra nella stessa esigenza di convalida giudiziale prevista per l'obbligo di presentazione.

  • Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (riguarda i termini e le modalità di impugnazione e gestione del procedimento); qui contestata sotto il profilo della compressione del tempo utile alla difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c)

    art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma che individua il vizio impugnatorio (violazione di norme procedurali preclusive del diritto di difesa) alla base del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento che incide sulla libertà personale (ad es. obbligo di presentazione) non può essere pronunciata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica al destinatario; la violazione di tale termine determina nullità della convalida.
  • Il termine di 48 ore si computa a partire dall'ora della notifica: anche differenze temporali di pochi minuti possono rilevare se fanno venir meno il pieno decorso del termine.
  • La notifica in giorno festivo non sospende automaticamente il computo del termine, ma può rilevare concretamente se impedisce l'accesso agli atti e la possibilità di predisporre difese; il giudice valuta se, in concreto, il tempo è stato sufficiente.
  • Se il vizio riguarda il mancato rispetto del termine a garanzia del diritto di difesa, il rimedio è l'annullamento senza rinvio della convalida e la perdita di efficacia, quanto meno della parte del provvedimento relativa alla libertà personale (obbligo di presentazione).
  • Va distinta la disciplina delle diverse previsioni dell'art. 6 L. 401/1989: il comma 2 (obbligo di presentazione) richiede convalida giudiziale e tutela delle garanzie difensive; il comma 1 riguarda misure interdittive atipiche di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e non necessariamente assoggettate allo stesso regime di convalida.

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