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Sentenza

Sentenza n. 8675/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. QI 203172 del 17/10/2024, con cui Roma Capitale ha richiesto alle Società, Torrespaccata S.r.l. e Immobiliare Pian Saccoccia S.r.l., riunite nel Consorzio “La Storta Stazione I”, in relazione al II stralcio funzionale del Piano di Zona B47 “La Storta Stazione”, il versamento degli oneri di urbanizzazione in luogo della realizzazione delle relative opere a scomputo dei medesimi oneri, rivalutati ai sensi dei parametri Istat dal momento del rilascio del permesso di costruire; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’illegittimo provvedimento impugnato; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti proposti dalla Immobiliare Pian Saccoccia S.r.l. il 28 gennaio 2025 e depositati in giudizio in pari data: per l’annullamento - del provvedimento di Roma Capitale prot. n. 5879 del 13.1.2025, recante “Riscontro” alle: “note QI237580 del 29.11.2024, QI242495 del 5.12.2024, QI 248382 del 11.12.2024, QI 248392 del 11.12.2024” con cui la Immobiliare Pian Saccoccia S.r.l. e il Consorzio “La Storta Stazione I” hanno sia richiesto l’accesso al verbale della riunione del 9/05/2024, sia domandato la sospensione dell’iter di versamento degli oneri di urbanizzazione al fine di procedere a una nuova rimodulazione del progetto delle OO.UU. del II stralcio funzionale del PdZ B47 “La Storta Stazione”; e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’illegittimo provvedimento impugnato; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti proposti dalla Immobiliare Pian Saccoccia S.r.l. il 30 maggio 2025 e depositati in giudizio il 31 maggio 2025: - del provvedimento prot. n. 102716 del 9/05/2025 con cui Roma Capitale ha disposto l’escussione della polizza fideiussoria n. UR0607691 e della relativa appendice rilasciate in data 27/05/2011 e 19/12/2012 dalla Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reseaguros – Rappresentanza Generale per l’Italia (già Atradius Credit Insurance N.V.) alla Immobiliare Pian Saccoccia S.r.l. a garanzia degli oneri di urbanizzazione da essa dovuti, preannunciando, al contempo, che con un separato provvedimento si sarebbe proceduto: “ad avviare le procedure volte alla riscossione coattiva dell’importo dovuto a titolo di rivalutazione Istat”.

Giustizia amministrativa202414182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione del II stralcio del Piano di Zona B47 La Storta Stazione, con successivo diniego di sospensione dell'iter e disposizione di escussione della polizza fideiussoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria edilizia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la richiesta di pagamento degli oneri in luogo della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, nonché gli atti successivi, deducendo violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, dei principi di buon andamento, economicità, efficienza, efficacia, buona fede, leale collaborazione e tutela dell'affidamento, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità, incoerenza, sproporzione e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, Roma Capitale avrebbe erroneamente ritenuto impossibile la realizzazione delle opere a scomputo, nonostante la persistente disponibilità della società e del Consorzio, e avrebbe imputato alle consorziate ritardi e criticità derivanti invece da indicazioni contraddittorie dei diversi uffici comunali. Sono state inoltre prospettate soluzioni alternative, quali la rimodulazione del progetto, l'esecuzione della sola quota della ricorrente o la sostituzione della consorziata che aveva optato per il pagamento degli oneri. In via subordinata è stata contestata la quantificazione, chiedendo la detrazione della rivalutazione Istat, delle spese di progettazione, dei costi per opere già realizzate e dei premi della fideiussione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, riconoscendo che la società, quale titolare dei diritti edificatori e direttamente obbligata al pagamento degli oneri o, eventualmente, alla realizzazione delle opere a scomputo, è incisa direttamente dagli atti impugnati. Ha inoltre escluso che la scadenza del Piano di Zona determinasse l'inammissibilità, richiamando l'ultrattività residuale dei piani particolareggiati e la possibilità di completare le opere di urbanizzazione in corso. Nel merito, ha respinto le domande principali e subordinate di annullamento. L'art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001 non attribuisce al titolare del permesso un diritto allo scomputo: la realizzazione diretta delle opere in luogo del pagamento richiede modalità, garanzie e un espresso assenso dell'amministrazione, normalmente formalizzato anche mediante convenzione integrativa. Nel caso concreto tale assenso definitivo non risultava perfezionato: il progetto del 2018 era stato superato, il progetto rimodulato non era stato approvato e le richieste comunali di adeguamento erano rimaste senza adeguato riscontro per un lungo periodo. La successiva scelta dell'altra consorziata di versare gli oneri aveva fatto venir meno una componente essenziale del finanziamento del progetto consortile. La decisione comunale di procedere direttamente alla realizzazione delle opere è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata, espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non affetta da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Sono state quindi respinte anche le censure relative all'affidamento, alla buona fede, alla proporzionalità e all'eccesso di potere, nonché la pretesa di imporre al Comune specifiche soluzioni progettuali o organizzative, inammissibile perché incidente sul merito dell'azione amministrativa. È stata invece accolta parzialmente la domanda subordinata sulla quantificazione: gli oneri di urbanizzazione costituiscono debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico; sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza al pagamento, ma non la rivalutazione monetaria mediante coefficienti Istat. Sono state respinte le richieste di detrazione delle spese di progettazione, dei costi per opere anticipate e dei premi fideiussori, sia perché mancava un espresso accordo sullo scomputo o sulla compensazione, sia per mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'imputabilità dei ritardi all'amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001

    A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione [...] con le modalità e le garanzie stabilite dal comune

    La realizzazione diretta delle opere a scomputo è una facoltà subordinata all'assenso dell'amministrazione e alle modalità e garanzie da essa stabilite; non costituisce un diritto soggettivo del titolare del permesso.

  • art. 17, comma 3, l. 1150/1942

    decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione

    La decadenza del piano particolareggiato non determina automaticamente l'inedificabilità né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l'edificazione conforme alle prescrizioni di zona nelle aree già attuate.

  • art. 1224 c.c.

    Per i debiti di valuta, il ritardo nel pagamento comporta gli interessi legali e gli ulteriori effetti della mora, ma non la rivalutazione monetaria automatica.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati quando la scelta amministrativa, ampiamente discrezionale, sia sostenuta da istruttoria e motivazione congrue e non presenti manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede e collaborazione non impone all'amministrazione di mantenere una soluzione di realizzazione a scomputo in assenza di un assenso definitivo e quando l'assetto progettuale non sia stato perfezionato per inerzia dei soggetti interessati.

Massime di principio

  • La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione in luogo del pagamento degli oneri, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001, non costituisce un diritto del titolare del permesso di costruire, ma una possibilità subordinata all'assenso espresso dell'amministrazione, alle modalità e alle garanzie stabilite dal Comune e, ove previsto, a un accordo o una convenzione integrativa.
  • L'approvazione di un progetto di opere di urbanizzazione non perfeziona necessariamente l'assenso allo scomputo quando il progetto sia successivamente risultato superato o necessiti di rimodulazione e non sia intervenuta l'approvazione definitiva della versione rimodulata.
  • La scelta dell'amministrazione se realizzare direttamente le opere di urbanizzazione oppure consentirne la realizzazione a scomputo attiene alla discrezionalità amministrativa e alle politiche di allocazione delle risorse; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • Il titolare dei diritti edificatori è direttamente legittimato a impugnare gli atti che incidono sulle modalità di assolvimento degli oneri di urbanizzazione, anche quando la realizzazione a scomputo debba essere organizzata tramite un consorzio.
  • Gli oneri di urbanizzazione hanno natura di debiti di valuta: sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza al pagamento, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, salvo gli effetti della mora nei limiti previsti dall'art. 1224 c.c.
  • In assenza di espresso assenso o accordo amministrativo sullo scomputo o sulla compensazione, le spese sostenute dal privato per progettare o realizzare opere di urbanizzazione non possono essere automaticamente detratte dagli oneri dovuti.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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