Cassazione Penale, Sentenza n. 36573/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; il Tribunale aveva revocato la messa alla prova perché l'imputato non avrebbe completato le 108 ore previste dal programma (avendone svolte 81 secondo la relazione UEPE) e avrebbe tenuto contatti discontinui con il servizio sociale. Il ricorrente contestava i rilievi, sostenendo che il registro giornaliero attestava 103 ore svolte (quindi solo 5 ore in meno), che aveva mantenuto comportamento corretto, che aveva effettuato un versamento di 150 euro a un'associazione onlus e che la mancata completa esecuzione costituiva una inosservanza non significativa e non reiterata, non sufficiente a giustificare la revoca; chiedeva quindi annullamento dell'ordinanza
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la revoca basandosi sulla relazione UEPE che evidenziava un rilevante inadempimento e contatti diradati con il servizio sociale, sintomatici di limitata consapevolezza e assenza di resipiscenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ove risultino accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168-quater cod. pen., la revoca è obbligatoria e il giudice non può mantenere la sospensione. Ha inoltre precisato che il ricorso in Cassazione non può limitarsi a chiedere una rivalutazione del fatto se mancano profili di illegittimità giuridica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 168-quater cod. pen.
Stabilisce le ipotesi in cui la sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere revocata; la revoca consegue all'accertamento oggettivo delle situazioni previste e, una volta riscontrate, è obbligatoria
art. 168-bis cod. pen.
Disposizioni sul contenuto del programma di messa alla prova (durata e obblighi); nella sentenza è richiamato come parametro sul minimo di ore previsto dal programma
art. 464-octies cod. proc. pen.
Prevede il contraddittorio camerale volto esclusivamente a valutare i presupposti della revoca della messa alla prova, fornendo al giudice gli elementi per verificare l'integrazione delle ipotesi di revoca
art. 12 delle Preleggi
Principio interpretativo richiamato per sostenere il significato letterale del predicato verbale "è revocata", cioè che la revoca non è rimessa a una valutazione discrezionale quando ricorrono le ipotesi previste
Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018 (Farioli, Rv. 273655) - giurisprudenza
Giurisprudenza della Corte che afferma che se il giudice accerta i presupposti di una delle ipotesi di revoca dell'art. 168-quater non può comunque disporre la prosecuzione della prova; la discrezionalità del giudice è limitata all'accertamento dei presupposti
art. 336 cod. pen. e art. 186 C.d.S.
Norme relative ai reati contestati all'imputato (richiamate nel procedimento di merito), ma non centrali per la decisione sulla revoca della messa alla prova
Massime di principio
- La revoca della sospensione con messa alla prova è obbligatoria quando, al termine del contraddittorio camerale, si accertano le ipotesi previste dall'art. 168-quater: non si tratta di una mera valutazione discrezionale del giudice volta a mantenere comunque la prova
- Il contraddittorio camerale ex art. 464-octies ha la funzione specifica di fornire al giudice gli elementi per verificare i presupposti della revoca; la motivazione della revoca deve riferirsi a fatti e elementi documentali emersi in quel confronto
- La semplice contestazione del valore probatorio di una relazione (es. UEPE) e la richiesta di una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente in Cassazione: occorre far valere profili di illegittimità giuridica o vizi di motivazione riconoscibili in sede di legittimità
- Inadempimenti anche parziali al programma di messa alla prova (es. mancato completamento delle ore) possono giustificare la revoca se sono rilevanti e se si accompagnano a segnali di disimpegno o contatti diradati con il servizio, che indichino mancanza di resipiscenza
- Atti riparatori (versamenti a onlus, tentativi di recupero ore) possono essere valutati come elementi attenuanti ma non garantiscono automaticamente il mantenimento della messa alla prova se risultano dimostrati i presupposti di revoca
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