Cassazione Penale, Sentenza n. 35164/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 06/05/2025 che aveva annullato il provvedimento ministeriale del 01/04/2025 di sottoposizione di Laezza al regime di sorveglianza particolare (3 mesi) a seguito del rinvenimento, nella sua camera, di un microtelefono cellulare con SIM e di una sigaretta contenente sostanza stupefacente. Il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 14-bis lett. a) ord. pen. (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b)) e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)).
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza con rinvio per nuovo esame, rilevando che il Tribunale aveva errato nel considerare la circolare DAP vincolante e nell'imporre come requisito l'esistenza di condotte reiterate o di violenza per l'applicazione dell'art. 14-bis. La Corte ha chiarito che il testo normativo ammette anche l'applicazione del regime di sorveglianza particolare a fronte di una singola condotta quando questa, per qualità e implicazioni, dimostri idoneità a compromettere la sicurezza o a turbare l'ordine dell'istituto; ha inoltre censurato il travisamento delle prove (valutazione incompleta della portata del possesso del microtelefono e della SIM). Si è disposto il rinvio al Tribunale per rideterminare la decisione applicando i criteri interpretativi corretti.
Norme richiamate
art. 14-bis ord. pen.
i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti
La Corte ha interpretato il disposto nel senso che il riferimento ai "comportamenti" non impone necessariamente la pluralità di episodi: anche una singola condotta può giustificare l'applicazione del regime quando, per qualità e implicazioni, sia idonea a compromettere la sicurezza o turbare l'ordine; la norma ha natura preventiva/disciplinare.
art. 14-bis, comma 2 ord. pen.
Prevede che l'autorità penitenziaria applichi il regime con provvedimento motivato e previo parere del consiglio di disciplina integrato da due esperti; la Corte ricorda la procedura ma sottolinea che le valutazioni devono attenersi alla legge e non a circolari vincolanti.
art. 18-ter ord. pen.
Norma citata dal Tribunale come misura alternativa (visto della corrispondenza). La Corte osserva che la possibilità di misure meno afflittive non esclude la necessità o utilità del regime di sorveglianza particolare quando questo sia idoneo a prevenire rischi non eliminabili con misure diverse.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. b) e comma 1 lett. e)
Norma processuale che indica i motivi di ricorso in Cassazione invocati dal Ministero: violazione e falsa applicazione della legge e motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
Circolare DAP 27/06/2011
isolati illeciti disciplinari troveranno un'adeguata risposta nell'applicazione delle relative sanzioni, senza costituire un presupposto per l'applicazione in discorso
La Corte rileva che la circolare ha valore meramente interpretativo/operativo e non normativa: non può essere usata per modificare il significato testuale della legge né per imporre requisiti (es. pluralità degli episodi) non previsti dal legislatore.
art. 4 Protocollo 7 CEDU
Richiamato nella giurisprudenza citata con riguardo al ne bis in idem: la Corte osserva che l'applicazione concomitante di sanzioni disciplinari e di misure preventive ex art. 14-bis non configura necessariamente violazione del principio, essendo diverse le finalità (punizione vs. prevenzione).
Massime di principio
- Il regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis può essere applicato anche in relazione a una singola condotta se quella condotta, per qualità e implicazioni, è idonea a compromettere la sicurezza o turbare l'ordine dell'istituto; non è richiesto un numero minimo di episodi.
- Le circolari amministrative (es. DAP) sono indicazioni operative e non possono mutare il significato della legge né imporre requisiti non previsti dalla norma: il giudice deve attenersi al testo legislativo.
- La funzione della misura è prevalentemente preventiva (non meramente punitiva); perciò il giudice deve valutare l'utilità e la proporzionalità della restrizione rispetto al rischio di reiterazione o di ulteriori condotte pregiudizievoli, anche considerando che il sequestro dell'oggetto non esaurisce il rischio di canali di approvvigionamento futuri.
- La presenza di violenza non è un requisito per l'applicazione dell'art. 14-bis lett. a): l'idoneità a compromettere sicurezza/ordine può derivare da altri elementi (possesso di strumenti di comunicazione, possibilità di contatti illeciti, possesso di stupefacenti, ecc.).
- In caso di impugnazione, il giudice di merito deve motivare valutando qualità e implicazioni del fatto, evitando travisamenti delle prove e confrontandosi con i criteri di prevenzione e proporzionalità; se la motivazione difetta, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
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