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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso in data 27 marzo 2025 (Cod. Pratica: -OMISSIS-) dalla Prefettura di Reggio Emilia - Sportello Unico Immigrazione, di rigetto della domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 4 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia che aveva respinto la domanda presentata il 4 dicembre 2023 per la verifica della disponibilità di una quota necessaria alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto non avesse contestato i motivi ostativi poi posti a fondamento del diniego definitivo. Con il secondo motivo ha denunciato carenza istruttoria in relazione all'idoneità alloggiativa. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che il preavviso di rigetto riguardava motivi ostativi diversi o ulteriori rispetto a quello posto a fondamento del diniego finale, impedendo il contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

Dopo le ordinanze cautelari con cui era stata accolta la domanda ai soli fini del riesame, la Prefettura ha adottato un nuovo provvedimento il 19 dicembre 2025, revocando il rigetto impugnato, riaprendo la pratica, valutando le integrazioni e osservazioni del ricorrente e ritenendo venuto meno il presupposto del precedente diniego. Poiché il nuovo atto ha rimosso il provvedimento impugnato, ma non ha ancora definito in senso pienamente satisfattivo la posizione sostanziale del ricorrente, le parti hanno concordato la definizione del giudizio con sentenza semplificata e declaratoria di improcedibilità. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell'andamento peculiare della controversia. È stata confermata in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso deve consentire il contraddittorio sui motivi ostativi effettivamente posti a fondamento del provvedimento finale; la contestazione di motivi diversi o ulteriori impedisce un contraddittorio procedimentale effettivo.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione

    La sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato mediante un nuovo provvedimento determina l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'interesse attuale alla decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando sussistono i relativi presupposti processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità

    Giustifica l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione adotta un nuovo atto che rimuove quello impugnato e riapre l'istruttoria, anche se la nuova determinazione non è ancora pienamente satisfattiva della posizione sostanziale del ricorrente.
  • Il preavviso di rigetto deve porre il destinatario in condizione di interloquire sui motivi ostativi che sorreggeranno effettivamente il provvedimento finale; la contestazione di motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli definitivi viola il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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