Cassazione Penale, Sentenza n. 15175/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto La Montagna, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., aveva impugnato il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo il diniego ingiustificato e lesivo della parità di trattamento, del diritto d'informazione e dell'offerta trattamentale rieducativa. Il Ministero ha impugnato in Cassazione, deducendo (i) l'inammissibilità della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. perché la controversia riguarderebbe le modalità di esercizio del diritto (discrezionalità amministrativa) e non l'esistenza del diritto, e (ii) la corretta applicazione del principio di parità in ragione delle esigenze di controllo dei flussi informativi nel regime 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. è concedibile solo se è in gioco una posizione giuridica qualificabile come "diritto" e vi è un attuale e grave pregiudizio derivante da condotta amministrativa. Le limitazioni connesse alla detenzione possono incidere legittimamente sulla sfera dei diritti nella misura in cui siano ragionevoli e proporzionate; le modalità tecniche e organizzative (come la scelta dei canali televisivi disponibili) rientrano nella discrezionalità amministrativa e, se non manifestamente irragionevoli o non sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili. La Corte ha quindi qualificato il reclamo come generico (non attinente a un diritto soggettivo pieno) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella di primo grado, assorbendo il secondo motivo.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 35-bis
Il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 35-bis ammette tutela solo quando è in gioco una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo e sussiste un attuale e grave pregiudizio derivante da condotte dell'Amministrazione; non protegge le mere modalità di esercizio dei diritti affidate alla discrezionalità amministrativa.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 69, comma 6, lett. b)
Collegata all'art. 35-bis: la magistratura di sorveglianza può sindacare posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritti; richiede correlazione tra posizione soggettiva e condotta amministrativa che arrechi grave pregiudizio.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 35, comma 1, n. 5
Consente la qualificazione del reclamo come generico quando la pretesa del detenuto non rientra nelle ipotesi di tutela giurisdizionale previste; in tal caso il reclamo va denegato.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 41-bis
Il regime differenziato può legittimamente derogare a talune garanzie e comportare limitazioni nell'interesse della sicurezza e del controllo dei flussi informativi dall'esterno; tali deroghe sono ammissibili se proporzionate e ragionevoli rispetto alle esigenze di sicurezza.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Atto organizzativo che disciplina il circuito televisivo penitenziario; le scelte tecnico-organizzative in materia di offerta televisiva rientrano nell'ambito discrezionale dell'Amministrazione e, salvo manifesta irragionevolezza o ingiustificata restrizione del nucleo del diritto, non sono sindacabili dal giudice.
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza può intervenire solo quando è accertata la lesione di una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo e sussista un attuale e grave pregiudizio; le questioni riguardanti le modalità tecniche o organizzative di esercizio dei diritti ricadono nella discrezionalità amministrativa.
- Il giudice che riceve un reclamo deve preliminarmente qualificare la pretesa: se concerne solo modalità di esercizio (es. scelta dei canali TV) deve qualificare il reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 e rigettarlo; solo una lesione del nucleo intangibile del diritto consente sindacato giurisdizionale.
- Le misure adottate in regime 41-bis possono giustificare limitazioni differenziate rispetto ai detenuti comuni quando sono motivate da esigenze concrete di ordine e sicurezza e di controllo dei flussi informativi; la differenza di trattamento è sindacabile solo se si dimostra l'irrilevanza o l'eccessività della misura rispetto agli scopi di sicurezza.
- Per ottenere tutela il detenuto deve dimostrare l'effettivo pregiudizio al nucleo del diritto (ad es. impossibilità effettiva di accesso a informazione essenziale), non meri disagi o limitazioni tecniche.
- Le scelte tecnico-organizzative (come le circolari amministrative che definiscono l'offerta televisiva) sono soggette a sindacato giudiziario soltanto se manifestamente irragionevoli, sproporzionate o sostanzialmente impediscono la fruizione del diritto.
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