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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 065/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva annullato l'annullamento in autotutela del permesso di costruire e della SCIA in variante, nonché l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano impugnato la determinazione comunale che aveva annullato in autotutela il permesso di costruire e la SCIA in variante, nonché la successiva ordinanza di demolizione e rimessione in pristino. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, come modificato dal d.l. n. 77/2021, e considerando maturato un legittimo affidamento sulla correttezza dei calcoli tecnici, validati dal Comune. Il Comune ha appellato deducendo che, al momento dell'adozione dei titoli edilizi, era vigente il termine di diciotto mesi e che la successiva riduzione a dodici mesi non poteva applicarsi retroattivamente. Ha inoltre sostenuto l'assenza di un affidamento incolpevole, poiché i destinatari avrebbero dovuto verificare la correttezza dell'elaborato tecnico presentato e l'autotutela era stata preceduta dalla sospensione dei lavori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo integralmente il ricorso di primo grado. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al termine per l'annullamento d'ufficio, applicando il principio tempus regit actum con riferimento ai provvedimenti oggetto di autotutela: per i titoli edilizi adottati prima del 1° giugno 2021 operava il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 nella versione allora vigente. La successiva riduzione del termine a dodici mesi, introdotta dal d.l. n. 77/2021, non era quindi applicabile ai titoli del 2020 e del marzo 2021. Il Collegio ha aggiunto che, anche assumendo come momento rilevante quello dell'adozione dell'autotutela, il termine di dodici mesi avrebbe dovuto essere computato dal 1° giugno 2021 e sarebbe comunque scaduto dopo l'adozione dell'atto comunale del novembre 2021. Ha inoltre escluso la sussistenza di un affidamento incolpevole, valorizzando il principio di autoresponsabilità del privato nella verifica dell'elaborato tecnico e la precedente sospensione dei lavori. Gli ulteriori motivi relativi all'interesse pubblico, alla motivazione e all'affidamento non sono stati esaminati nel merito, poiché i relativi capi della sentenza di primo grado erano passati in giudicato, non essendo stati proposti appello incidentale o riproposti i motivi non accolti. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine massimo per l'annullamento d'ufficio era di diciotto mesi per i provvedimenti adottati prima del 1° giugno 2021.

    Il regime temporale applicabile all'annullamento d'ufficio va individuato, secondo il principio tempus regit actum, con riferimento al momento di adozione del provvedimento oggetto di autotutela; per i provvedimenti anteriori al 1° giugno 2021 operava il termine di diciotto mesi.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La disciplina derogatoria relativa ai provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni non è stata ritenuta necessaria ai fini della decisione, poiché l'autotutela risultava tempestiva già in applicazione del termine ordinario di diciotto mesi.

  • d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

    La disposizione che ha ridotto a dodici mesi il termine per l'annullamento d'ufficio è entrata in vigore il 1° giugno 2021.

    La riduzione del termine a dodici mesi non si applica ai titoli amministrativi adottati anteriormente all'entrata in vigore della modifica.

  • art. 26 c.p.a.

    Consente la regolazione delle spese del giudizio amministrativo, anche mediante compensazione nei casi ritenuti giustificati.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, quale fondamento della compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della controversia.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del termine massimo per l'annullamento d'ufficio, il principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di adozione del provvedimento oggetto di autotutela, poiché il termine disciplina la stabilità di tale provvedimento e l'affidamento del destinatario su di esso.
  • La riduzione da diciotto a dodici mesi del termine ordinario per l'annullamento d'ufficio, entrata in vigore il 1° giugno 2021, non si applica ai provvedimenti amministrativi adottati anteriormente a tale data; per questi ultimi resta applicabile il termine di diciotto mesi vigente al momento della loro adozione.
  • Anche qualora il termine di dodici mesi fosse computato con riferimento all'adozione dell'atto di autotutela, per gli atti adottati dopo il 1° giugno 2021 il dies a quo non potrebbe essere anteriore a tale data; l'annullamento adottato entro i dodici mesi successivi sarebbe quindi tempestivo.
  • L'affidamento del destinatario di un titolo amministrativo non è incolpevole quando, in applicazione del principio di autoresponsabilità, egli avrebbe dovuto verificare la correttezza degli elaborati tecnici posti a fondamento del titolo; la previa sospensione dei lavori può inoltre escludere la stabilità dell'affidamento.
  • In appello, i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto motivi non riproposti dall'appellato né devoluti mediante appello incidentale passano in giudicato e non possono essere riesaminati dal giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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