Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi per presunta mancata perfezione della notifica del decreto al destinatario: la difesa sostiene che il provvedimento sia stato consegnato alla moglie convivente ma che non sia stata mai comunicata al Raso l'avvenuta notifica, con conseguente mancata partecipazione al giudizio e perdita delle facoltà difensive. 2) Diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.20-bis c.p.: la difesa deduceva la remota temporalità dei precedenti, il percorso successivo di affidamento in prova al servizio sociale e l'attuale fruizione di una misura alternativa, sostenendo che questi elementi avrebbero dovuto rendere favorevole la prognosi per una pena sostitutiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica eseguita mediante consegna al convivente nel domicilio dichiarato e la spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (C.A.N.) al destinatario siano sufficienti a perfezionare la procedura notificatoria ai sensi dell'art.7 della legge n.890/1982; non era necessario provare che il destinatario avesse effettivamente ricevuto la comunicazione. Solo nelle ipotesi previste dall'art.8 della stessa legge è richiesto l'avviso di ricevimento. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena perché formulata in via subordinata solo nelle conclusioni d'appello senza specifiche deduzioni e prova del presupposto, per cui la richiesta non ha soddisfatto l'onere probatorio e argomentativo previsto. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890 - art. 7
La notificazione a mezzo posta diretta al domicilio dichiarato e consegnata a persona legittimata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della raccomandata; la successiva comunicazione al destinatario (C.A.N.) è una modalità di rafforzamento della procedura già perfezionatasi e non richiede la prova che il destinatario l'abbia effettivamente ricevuta
Legge 20 novembre 1982, n. 890 - art. 8
Nei casi di rifiuto, assenza temporanea o assenza/inidoneità delle persone legittimate a ricevere, per dimostrare il perfezionamento della notifica il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata; la sola prova di spedizione non è sufficiente
Codice penale - art. 20-bis
La richiesta di applicazione delle misure alternative (lavoro di pubblica utilità) deve essere adeguatamente proposta e sostenuta con specifiche deduzioni; se la richiesta è formulata tardivamente o senza elementi probatori/argomentativi, può essere considerata inammissibile
Codice penale - art. 133
Criteri di determinazione della pena: la valutazione dei precedenti, della personalità e delle circostanze deve essere motivata; tuttavia la Corte non è tenuta a sostituire la pena se la parte non fornisce deduzioni concrete e prove che rendano plausibile la prognosi favorevole
Decreto legislativo n. 159/2011 - art. 75, comma 2
art. 75, comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Riferimento al reato contestato (violazione della prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dopo le ore 19 connessa alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); la Corte ha ritenuto provata la condotta illecita
Codice di procedura penale - art. 157, comma 5
Norme richiamate in relazione alla correttezza del procedimento notificatorio e delle garanzie processuali; la Corte ha valutato che gli adempimenti risultanti dagli atti erano conformi alle norme procedurali
Massime di principio
- La consegna dell'atto al convivente nel domicilio dichiarato al destinatario, unita all'attestazione dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Notifica (C.A.N.), è normalmente sufficiente a considerare la notifica perfezionata (art.7 l.890/1982); non spetta all'imputato provare di non aver ricevuto la C.A.N.
- Solo nei casi espressamente previsti dall'art.8 della legge n.890/1982 (rifiuto, temporanea assenza, assenza o inidoneità delle persone legittimate) il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento per dimostrare il perfezionamento della notifica
- La Corte non invertirà l'onere della prova imponendo alla difesa di provare un fatto negativo (es. la mancata ricezione della C.A.N.); il giudice valuta la documentazione del procedimento notificatorio prodotta dall'ufficio notificante
- Le richieste per l'applicazione di misure alternative o sostitutive della pena (art.20-bis c.p.) devono essere tempestive e corredate da specifiche deduzioni e prove concrete (remissione in termini, riabilitazione, elementi postumi favorevoli); presentarle solo in conclusione d'appello senza supporto documentale può determinare l'inammissibilità
- In valutazioni di pena e sostituzioni (art.133 c.p.) i dati oggettivi (remotità dei precedenti, misure alternative già ottenute, comportamento successivo) sono rilevanti, ma la loro efficacia dipende dalla completa e documentata prospettazione difensiva
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