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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20968/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili ai fini IRPES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo parzialmente. In appello, la società aveva depositato estratti di ruolo dai quali emergeva una rideterminazione del debito residuo in misura inferiore rispetto al carico iscritto a ruolo e aveva sostenuto che, per tale ragione, erano venute meno le ragioni dell’impugnazione. La CTR aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che la CTR avesse erroneamente pronunciato cessazione della materia del contendere, istituto che richiede il mutuo venir meno dell’interesse delle parti e comporta la caducazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso concreto si sarebbe semmai trattato di improcedibilità per carenza di interesse o di rinuncia all’impugnazione; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. e delle norme tributarie richiamate, per avere dichiarato la cessazione in mancanza dei presupposti, senza considerare che le iscrizioni a ruolo erano state eseguite a titolo provvisorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito proprio dalla natura provvisoria delle iscrizioni a ruolo, che non avrebbero rappresentato una rideterminazione della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha affermato che la cessazione della materia del contendere presuppone un accordo o comunque una convergente presa d’atto delle parti circa il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio; se invece la sopravvenienza è allegata solo da una parte e l’altra non vi aderisce, il giudice non può dichiarare cessata la materia del contendere, ma deve valutare l’eventuale carenza di interesse o la rinuncia all’impugnazione. Nel caso concreto, non risultava il presupposto della cessazione della materia del contendere, poiché l’iniziativa era stata solo della parte appellante e, inoltre, la riduzione del carico dipendeva dalla soccombenza del contribuente in primo grado e dalla conseguente possibilità di riscossione provvisoria/parziale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, in relazione al corretto perimetro della pronuncia del giudice di appello.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla motivazione della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel quadro delle norme sul processo tributario e sulla definizione del giudizio.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel sistema delle impugnazioni tributarie.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel sistema delle impugnazioni tributarie.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel sistema del giudizio di appello tributario.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato con riferimento alla riscossione in pendenza di giudizio e agli effetti della soccombenza parziale.

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per la riscossione delle somme iscritte a ruolo e il loro regime.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato tra le disposizioni invocate nel ricorso, senza autonoma decisione nel merito su di essa.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato tra le disposizioni invocate nel ricorso, senza autonoma decisione nel merito su di essa.

  • art. 2-quater d.l. 30 settembre 1994, n. 564

    Richiamato tra le norme dedotte a sostegno dei motivi di ricorso.

  • art. 4 d.m. n. 37 del 1997

    Richiamato tra le norme dedotte a sostegno dei motivi di ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che, al più, sarebbe mancato l’interesse ad agire o a proseguire il giudizio, non già i presupposti della cessazione della materia del contendere.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Base del terzo motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel processo tributario presuppone che le parti prendano atto in modo convergente del venir meno della situazione sostanziale dedotta in giudizio; non è sufficiente l’allegazione unilaterale di una sola parte se l’altra non vi aderisce.
  • Quando la sopravvenienza rilevante è prospettata solo da una parte, il giudice non deve dichiarare cessata la materia del contendere, ma deve semmai verificare se residui o meno l’interesse alla decisione o se vi sia una rinuncia all’impugnazione.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere utilizzata per aggirare il regime degli effetti dell’impugnazione e della riscossione provvisoria; occorre distinguere tra rideterminazione sostanziale della pretesa e mera iscrizione a ruolo eseguita in via provvisoria per effetto della soccombenza di primo grado.
  • Nel giudizio tributario, la riduzione del carico iscritto a ruolo conseguente alla soccombenza parziale in primo grado non equivale automaticamente a una rinuncia dell’Amministrazione alla pretesa né determina di per sé la cessazione della materia del contendere.
  • Se il giudice di appello dichiara cessata la materia del contendere senza il necessario presupposto di una concorde sopravvenienza o senza verificare la corretta qualificazione processuale dell’evento, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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