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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12841 del 20/01/2026

MIRIADE.COM-PROBLEMATICHE VARIE

AGCMPS12841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il procedimento PS12841 ha riguardato Miriade S.p.A., operatore attivo nella vendita online di abbigliamento, scarpe, borse e accessori a marchio "MIRIADE". L'AGCM ha contestato una possibile pratica ingannevole e omissiva nella presentazione di prezzi e sconti durante le campagne promozionali, in particolare per l'omessa indicazione del prezzo precedente come prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e per l'uso di percentuali di sconto calcolate sul prezzo di listino/pieno. La società ha presentato impegni, poi ritenuti idonei a rimuovere i profili di scorrettezza; il procedimento è stato quindi chiuso senza accertare l'infrazione.

Miriade S.p.A.: sconti e prezzi online ritenuti potenzialmente ingannevoli; procedimento chiuso con accoglimento di impegni, senza accertare l'infrazione

Miriade S.p.A. - comunicazione dei prezzi e degli sconti online

Il procedimento PS12841 ha riguardato Miriade S.p.A., operatore attivo nella vendita online di abbigliamento, scarpe, borse e accessori a marchio "MIRIADE". L'Autorità ha esaminato la correttezza delle informazioni diffuse sul sito in occasione di campagne promozionali e riduzioni di prezzo.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il procedimento è stato avviato il 24 giugno 2025 nei confronti della società, con contestuale richiesta di informazioni. È stato poi disposto un accertamento ispettivo presso la sede della società il 3 luglio 2025. Nel corso dell'istruttoria, Miriade ha chiesto una proroga, è stata sentita in audizione e ha presentato una proposta di impegni il 25 settembre 2025, poi integrata in via definitiva il 10 novembre 2025.

Condotta contestata: prezzi, sconti e prezzo precedente

La pratica oggetto di esame concerneva la comunicazione dei prezzi e degli sconti nei periodi promozionali. Secondo l'Autorità, la società avrebbe diffuso informazioni potenzialmente ingannevoli e omissive:

  • omettendo di indicare il "prezzo precedente" inteso come prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti;
  • indicando percentuali di sconto calcolate sul prezzo di "listino/pieno" e non sul prezzo effettivamente rilevante ai fini del raffronto previsto dalla disciplina applicabile.

L'istruttoria ha evidenziato che, fuori dalle campagne promozionali di durata limitata, i prodotti erano venduti ordinariamente a prezzo pieno; tuttavia, nel corso del procedimento la società aveva già iniziato ad aggiornare parzialmente il sito in linea con la Direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus).

Valutazioni giuridiche richiamate dall'Autorità

Nella valutazione preliminare, la condotta era stata ipotizzata come potenzialmente contraria agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, cioè alle norme sulle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e omissive. L'Autorità ha sottolineato, in termini generali, che correttezza e trasparenza nella indicazione dei prezzi di vendita e delle promozioni costituiscono profili centrali della diligenza professionale.

Impegni presentati da Miriade

Ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, la società ha presentato una proposta di impegni articolata in quattro misure principali:

  • Impegno I: modifica delle modalità di indicazione del minor prezzo praticato nei trenta giorni precedenti, con una scheda consultabile che riporti data di inizio e fine promozione e la storia completa della genesi e delle modifiche del prezzo;
  • Impegno II: riconoscimento di un coupon di 10 euro ai clienti che, nel periodo aprile 2024/maggio 2025, abbiano effettuato almeno un acquisto sul sito, con invio via email;
  • Impegno III: inserimento nella scheda prodotto della durata della promozione e del prezzo di riferimento corretto, distinguendo tra prezzo di listino e prezzo promozionale applicabile nei trenta giorni precedenti;
  • Impegno IV: inserimento nelle sezioni promozionali soltanto dei prodotti il cui prezzo praticato sia inferiore al prezzo precedente.

Le misure di attuazione dovevano essere eseguite entro 10 giorni dalla decisione di accettazione degli impegni; è stato inoltre previsto un monitoraggio con relazioni periodiche ogni 6 mesi per 24 mesi.

Parere AGCOM

Poiché la pratica era diffusa via internet, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L'AGCOM ha ritenuto che Internet fosse uno strumento idoneo a incidere significativamente sulla decisione commerciale dei consumatori, potendo amplificare l'eventuale ingannevolezza o scorrettezza della comunicazione.

Valutazione finale degli impegni e chiusura del procedimento

L'AGCM ha ritenuto gli impegni ammissibili e idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza. In particolare:

  • gli impegni I e III sono stati considerati risolutivi rispetto ai profili di possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo;
  • l'impegno II è stato giudicato particolarmente apprezzabile perché riconosce un controvalore economico ai consumatori potenzialmente incisi;
  • l'impegno IV è stato considerato utile a rendere corretta la futura comunicazione promozionale;
  • le relazioni semestrali per 24 mesi consentono all'Autorità di verificare il corretto operato del professionista.

Per tali ragioni, l'Autorità ha reso obbligatori gli impegni e ha chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione.

Obblighi successivi e regime sanzionatorio in caso di inottemperanza

Miriade S.p.A. deve informare l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera e inviare relazioni periodiche semestrali per 24 mesi. Il provvedimento richiama anche la possibilità di riapertura d'ufficio del procedimento se la società non dia attuazione agli impegni, se muti la situazione di fatto o se gli impegni fossero stati accettati sulla base di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di inottemperanza alla delibera, l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro; nei casi di reiterata inottemperanza può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

Punti principali

Soggetto coinvolto e contesto commerciale

Miriade S.p.A. opera come professionista nella commercializzazione, anche online tramite il sito miriade.it, di prodotti di abbigliamento, calzature, borse e accessori. Il caso nasce dall'esame delle modalità con cui la società comunicava prezzi, sconti e promozioni nel proprio e-commerce.

Condotta contestata

L'Autorità ha esaminato la diffusione di informazioni potenzialmente ingannevoli e omissive in occasione degli annunci di riduzione di prezzo. In particolare, era contestato che: non venisse indicato il "prezzo precedente" quale prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti; la percentuale di sconto fosse presentata come calcolata sul prezzo di "listino/pieno" anziché sul prezzo più basso degli ultimi trenta giorni.

Istruttoria e impegni

Dopo l'avvio del procedimento del 24 giugno 2025 e l'accertamento ispettivo del 3 luglio 2025, Miriade ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo. Gli impegni prevedevano, tra l'altro, una scheda consultabile con la storia dei prezzi e le date delle promozioni, l'inserimento in scheda prodotto della durata della promozione e del prezzo di riferimento corretto, la limitazione delle sezioni promozionali ai soli prodotti effettivamente ribassati rispetto al prezzo precedente, e un coupon da 10 euro per i clienti che avevano acquistato nel periodo aprile 2024/maggio 2025.

Valutazione dell'Autorità e chiusura

L'AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, valorizzando la correttezza e trasparenza nella comunicazione dei prezzi e degli sconti. È stato ritenuto che gli impegni I e III intervenissero in modo risolutivo sui profili ipotizzati ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo; l'impegno II è stato considerato apprezzabile per il ristoro economico ai consumatori; l'impegno IV e le relazioni periodiche semestrali per 24 mesi sono state ritenute funzionali al monitoraggio. Il procedimento è stato chiuso senza accertare l'infrazione, con obbligo di attuazione degli impegni e possibilità di riapertura in caso di inottemperanza o informazioni inesatte.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevoleomissioni informativee-commercepromozioni e scontiimpegni

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