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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n. 393/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Carrara, nel giudizio annotato al n. 2201/2023 R.G., in data 22/08/2023, notificato all'Ente il successivo 22/09/2023 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 3321 del 30/05/2025

Giustizia amministrativa202501108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo del giudice del lavoro, recante condanna del Consorzio al pagamento di euro 10.170,01 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a. del decreto ingiuntivo n. 393/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, notificato all'ente il 22 settembre 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo il 30 maggio 2025. Ha dedotto l'inadempimento del Consorzio, chiedendo l'integrale pagamento del credito, la rivalutazione monetaria, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorrente ha evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Consorzio, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e non ha dedotto circostanze ostative al pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ritualmente instaurata la procedura di ottemperanza, poiché il titolo era stato notificato, era divenuto definitivamente esecutivo ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha accolto la domanda di esecuzione del decreto ingiuntivo, accertando la persistente obbligazione del Consorzio di corrispondere integralmente le somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato. Ha fissato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l'adempimento. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, perché non prevista dal titolo esecutivo e perché le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta. Ha escluso le eventuali spese di precetto, ritenendo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza sia frutto della libera scelta del creditore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta, su istanza di parte, il Segretario generale del Comune di Ragusa o un suo delegato, con un ulteriore termine di 60 giorni. Il Consorzio è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi equiparati; il TAR ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda di esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la norma processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'amministrazione l'adempimento e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il suo decorso ha consentito di ritenere ritualmente incardinata la procedura di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ritualmente proponibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'ente, sia divenuto definitivamente esecutivo e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo non adempiuto e in assenza di circostanze ostative dedotte dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'ente di dare integrale esecuzione al titolo, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e in via sostitutiva qualora l'amministrazione rimanga ulteriormente inerte.
  • La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta nel giudizio di ottemperanza se non risulta prevista dal titolo esecutivo; le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta.
  • Le spese di precetto sostenute dal creditore non sono dovute quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza, trattandosi di costi riconducibili alla sua libera scelta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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