Cassazione Penale, Ordinanza n. 09042/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondato l'unico motivo proposto. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata della Corte di appello resta quindi ferma; per quanto emerge dal testo, l'imputato conserva la condanna per il fatto contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo un solo motivo: ha contestato la mancata riqualificazione del fatto ritenuto ai sensi dell'art. 648 c.p. nella diversa fattispecie di abusiva duplicazione di supporti contenenti opere musicali e cinematografiche prevista dall'art. 171-ter, lett. a), della legge n. 633 del 1941. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la tesi difensiva era in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricezione di compact disc musicali tutelati dal diritto d'autore e abusivamente riprodotti può integrare il delitto di ricettazione. Ha inoltre valorizzato la motivazione di merito sulla concreta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, richiamando il rinvenimento dei compact disc contraffatti presso l'imputato e l'assenza di una credibile spiegazione sulla loro provenienza.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricezione di supporti musicali tutelati dal diritto d'autore e abusivamente riprodotti può integrare il delitto di ricettazione; la norma non viene esclusa dalla sola considerazione della disciplina sul diritto d'autore.
art. 171-ter, lett. a), l. n. 633 del 1941
La fattispecie di abusiva duplicazione di supporti contenenti opere musicali e cinematografiche è evocata come alternativa prospettata dal ricorrente, ma la Corte esclude che ricorrano i presupposti per la riqualificazione del fatto in tale diversa ipotesi.
Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, causa C-20/05
La sentenza unionale ha determinato l'irrilevanza penale della sola violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., ma non ha eliminato la tutela penale del diritto d'autore né ha legalizzato la diffusione, riproduzione o contraffazione abusiva delle opere dell'ingegno.
Massime di principio
- La ricezione di supporti audiovisivi o musicali abusivamente riprodotti e tutelati dal diritto d'autore può integrare il delitto di ricettazione quando ricorrano gli altri elementi tipici del reato, compresa la mancanza di una giustificazione attendibile sulla provenienza dei beni.
- La disciplina sul contrassegno S.I.A.E. non esaurisce la tutela penale del diritto d'autore: la sola irrilevanza della violazione formale dell'obbligo di contrassegno non rende lecita l'abusiva duplicazione, diffusione o contraffazione delle opere dell'ingegno.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che proponga una riqualificazione del fatto basata su un'interpretazione manifestamente contraria al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata, specie quando la motivazione di merito dia conto in modo adeguato degli elementi costitutivi del reato.
- Ai fini della ricettazione, il rinvenimento della merce contraffatta presso l'imputato, in assenza di una credibile spiegazione della provenienza, costituisce indice rilevante della sussistenza del fatto tipico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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