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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Corecom Friuli Venezia Giulia n. 18/2024 del 28 novembre 2024, pubblicata sul sito internet il 29 novembre 2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Corecom Friuli Venezia Giulia che ha escluso i marchi e palinsesti dell’emittente dal rimborso per la trasmissione di messaggi elettorali autogestiti gratuiti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Corecom ha escluso dal rimborso i messaggi autogestiti gratuiti trasmessi in occasione delle elezioni europee e comunali dell’8 e 9 giugno 2024, ritenendo non veritiere o incongruenti alcune dichiarazioni prodotte dall’emittente. La pretesa sostanziale azionata consisteva nell’ottenimento del rimborso previsto dall’art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000 e dalla disciplina attuativa dell’AGCOM. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ammessi al rimborso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardi un diritto soggettivo patrimoniale al rimborso e non l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale. Il petitum sostanziale deve essere individuato considerando soprattutto la causa petendi e la natura della posizione giuridica fatta valere. La disciplina riconosce alle emittenti un diritto al rimborso subordinato esclusivamente alla verifica dell’effettiva trasmissione dei messaggi e della completezza della documentazione, secondo presupposti e criteri predeterminati dalla legge. Il Corecom e la Regione non dispongono di discrezionalità né sull’an né sul quantum né sulle modalità del rimborso, ma svolgono attività vincolata di istruttoria e liquidazione. La controversia è pertanto devoluta al giudice ordinario; il giudizio può essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione e perché entrambe le parti costituite avevano ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, l. n. 28/2000

    Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito [...] è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato [...] Il rimborso è erogato [...] per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico.

    La disposizione attribuisce alle emittenti una pretesa patrimoniale al rimborso, subordinata alla verifica vincolata dei presupposti documentali e dell’effettiva trasmissione degli spazi.

  • art. 15 delibera AGCOM n. 122/24/CONS

    Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso [...] nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

    La disciplina attuativa conferma che il Corecom svolge attività istruttoria finalizzata al rimborso secondo criteri legislativamente predeterminati.

  • art. 16 delibera AGCOM n. 90/2024/CONS

    Il rimborso [...] è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

    Il rimborso è ancorato all’effettivo utilizzo degli spazi e alla relativa attestazione, senza attribuzione di discrezionalità amministrativa.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie il possibile difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato soprattutto attraverso la causa petendi, i fatti allegati e il rapporto giuridico dedotto, non soltanto attraverso la forma della domanda proposta.
  • Le controversie sul rimborso spettante alle emittenti per la trasmissione gratuita di messaggi elettorali appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa riguarda esclusivamente il pagamento di somme e la legge predetermina integralmente presupposti, criteri e misura dell’erogazione.
  • Quando l’amministrazione deve limitarsi a verificare la documentazione, l’effettiva esecuzione della prestazione e gli altri presupposti fissati dalla legge, senza poter compiere valutazioni discrezionali sull’an, sul quantum o sul quomodo dell’erogazione, la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo patrimoniale.
  • L’attività del Corecom e della Regione nella gestione dei rimborsi per i messaggi elettorali autogestiti gratuiti è attività vincolata di istruttoria e liquidazione e non esercizio di potestà pubblicistica discrezionale.
  • La declinatoria di giurisdizione consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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