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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06871/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso in senso favorevole sulla statuizione di responsabilità già affermata in appello, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di insolvenza fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe male valutato gli elementi di fatto relativi alla consapevolezza della persona offesa circa il suo stato di insolvenza e la pretesa finalità fraudolenta della condotta. Con il secondo motivo ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e giuridicamente corretta; ha poi considerato il secondo motivo manifestamente infondato quanto al diniego delle attenuanti, perché il giudice di merito può motivare richiamando gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, e generico quanto alla dosimetria della pena, perché privo di argomentazione specifica.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il testo della sentenza richiama il reato contestato come insolvenza fraudolenta, ma non indica una norma specifica diversa o ulteriori articolazioni normative; non sono evincibili altre citazioni normative testuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che si risolvono in una mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico, purché il giudice di merito richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi oppure la mancanza di elementi positivi; non è necessario confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole indicato dalle parti.
  • Una doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile quando sia priva di specifica argomentazione e si risolva in una censura generica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffa
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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