Cassazione Civile, Ordinanza n. 16065/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (medici)
La controversia
Alcuni medici avevano agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il pagamento di un'indennità risarcitoria per la mancata remunerazione durante la frequenza di scuole di specializzazione medica, deducendo la violazione delle direttive europee in materia. Il Tribunale di Roma aveva accolto solo alcune domande; la Corte d'appello di Roma, in riforma parziale, aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo in favore di due medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1983 ma l'avevano proseguita oltre il 1° gennaio 1983, liquidando la somma pro quota e gli interessi dalla mora. La Presidenza del Consiglio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle direttive comunitarie e errata interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, sostenendo che l'indennizzo non spettasse ai medici iscritti prima del 1982/1983 e che la Corte d'appello avesse esteso indebitamente la tutela; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato relativo alla prescrizione, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sull'eccezione di prescrizione quinquennale richiamata dalla legge n. 183 del 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché infondato: ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte d'appello, del principio secondo cui il diritto al risarcimento/indennizzo per il ritardato recepimento della direttiva spetta anche ai medici che avevano iniziato la specializzazione in anni anteriori al 1982-1983, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso, purché la specializzazione rientrasse tra quelle contemplate dalla normativa europea. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché la ricorrente non aveva specificato se l'eccezione fosse stata mantenuta fino alle conclusioni, sia perché il vizio dedotto era comunque non decisivo, essendo infondata la tesi della prescrizione quinquennale di cui all'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese per il contrasto giurisprudenziale pregresso e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma processuale richiamata per l'azione introduttiva di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del secondo motivo per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare l'omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato.
artt. 13 e 16 Dir. 82/76/CEE
sono interpretati nel senso che la remunerazione adeguata spetta anche ai medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 1982 ma erano in corso al 1° gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data.
art. 2, par. 1, lett. c), art. 3, parr. 1 e 2, e allegato Dir. 75/363/CEE come modificata dalla Dir. 82/76/CEE
fondamento europeo dell'obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica medica.
art. 11 l. n. 370/1999
parametro nazionale di liquidazione dell'indennizzo/risarcimento per la mancata remunerazione della specializzazione.
art. 4, comma 43, l. n. 183/2011
ritenuto non applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non potendo ridurre il termine di prescrizione già consolidato per le pretese sorte prima del 1° gennaio 2012.
art. 2947 c.c.
richiamato dalla norma del 2011 sulla prescrizione, ma ritenuto inapplicabile retroattivamente al caso di specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso per le amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento della direttiva sulla formazione medica specialistica spetta anche ai medici che abbiano iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione sia proseguita oltre il 1° gennaio 1983 e riguardi una specializzazione compresa nell'ambito europeo rilevante; la remunerazione va però riconosciuta solo dalla data in cui lo Stato avrebbe dovuto essere in adempimento.
- Nella ricostruzione del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi "a cavallo", la distinzione decisiva non è solo tra data di iscrizione e data di conclusione del corso, ma tra il periodo anteriore e quello successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede che il ricorrente indichi specificamente che la domanda o eccezione era stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni in appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Un vizio processuale denunciato ex art. 360, n. 4, c.p.c. è scrutinabile solo se ha carattere decisivo, cioè se abbia inciso concretamente sul contenuto della decisione e abbia arrecato un effettivo pregiudizio alla parte.
- Le sopravvenienze normative in tema di prescrizione non si applicano retroattivamente ai diritti già sorti e ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore, salvo espressa previsione contraria.
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