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Ordinanza

Ordinanza n. 10355/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso avverso e per l'annullamento: a) del provvedimento di rigetto della richiesta di visto di reingresso prot. n.: 20250016653, emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Algeri in data 14.09.2025 e notificato in pari data; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202514933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Algeri, motivato dalla segnalazione SIS inserita dalla Francia ai fini del rifiuto di ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego di visto di reingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Algeri dopo l'annullamento giudiziale di un precedente provvedimento negativo. Il diniego si fondava esclusivamente sull'esistenza di una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen, effettuata dalla Francia ai fini del rifiuto di ingresso. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per insufficienza della motivazione e lesione del diritto di difesa, poiché l'Amministrazione non aveva indicato le ragioni sostanziali poste a fondamento della segnalazione né consentito di verificare le concrete ragioni del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, richiamando i principi della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui il diniego di visto fondato sull'obiezione di un altro Stato membro deve indicare l'identità dello Stato segnalante e il motivo specifico del diniego, corredato, se del caso, delle ragioni dell'obiezione. Tali principi sono stati estesi anche al visto di reingresso, in quanto necessari per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Il giudice ha inoltre valorizzato la giurisprudenza costituzionale secondo cui una segnalazione SIS non impedisce automaticamente allo Stato non segnalante di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, imponendo invece una valutazione individuale circa la concreta pericolosità dello straniero per l'ordine o la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, il nuovo diniego non indicava le ragioni sostanziali della segnalazione e impediva quindi il controllo sulle cause effettive del rigetto e il pieno esercizio della difesa. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerato il percorso procedimentale e processuale intrapreso per consentire il rientro in Italia, dove il ricorrente soggiornava regolarmente. Le amministrazioni sono state quindi obbligate a riesaminare la domanda applicando i criteri indicati dal TAR. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2018/1861

    la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica

    La segnalazione SIS non produce un automatismo ostativo al rilascio o alla proroga del titolo; l'autorità competente deve effettuare una valutazione individuale e concreta della minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo quale base della tutela della riservatezza e dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un visto è fondato su un'obiezione o su una segnalazione SIS proveniente da un altro Stato membro, l'autorità che adotta il provvedimento deve indicare l'identità dello Stato segnalante, il motivo specifico del diniego e, ove necessario, le ragioni sostanziali dell'obiezione, in misura tale da consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • I principi di motivazione elaborati per il diniego di un visto Schengen sono applicabili anche al diniego di un visto di reingresso, poiché anche quest'ultimo richiede una motivazione idonea a rendere conoscibili le ragioni concrete della decisione e a permettere la tutela giurisdizionale.
  • La mera esistenza di una segnalazione SIS non impone automaticamente il diniego o impedisce il rilascio di un titolo di soggiorno da parte dello Stato non segnalante: l'amministrazione deve svolgere una valutazione individuale e concreta circa la sussistenza di una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
  • Un provvedimento di diniego che richiami soltanto l'esistenza della segnalazione SIS, senza esplicitare le ragioni sostanziali che la sorreggono, è inidoneo a consentire la verifica delle cause effettive del rigetto e lede il diritto di difesa, giustificando il riesame del procedimento in sede cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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