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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 1832 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - notifica da parte di corriere privato - principi di strumentalità - si applica - nullità della notifica - è sanabile - inesistenza - non è tale. Atto impositivo - notifica - condizione integrativa di efficacia - è tale - condizione di esistenza - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'invalidità della notifica della cartella di pagamento perché eseguita tramite un corriere privato e perché la documentazione notificatoria non riportava l'attestazione della data di notifica né la firma della relata. La questione riguardava la qualificazione del vizio come nullità o inesistenza e i suoi effetti sull'efficacia dell'atto impositivo.

La decisione

La notificazione è stata qualificata come nulla, non inesistente. Il vizio è quindi suscettibile di sanatoria, in particolare quando il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa. La notifica dell'atto impositivo è stata considerata una condizione integrativa della sua efficacia, non un requisito di esistenza dell'atto stesso; pertanto, anche un vizio grave della notificazione non comporta automaticamente l'inesistenza della cartella quando ne risulti la conoscenza effettiva da parte del destinatario.

Norme richiamate

  • Principio di strumentalità delle forme processuali

    Le forme degli atti processuali e delle notificazioni devono essere valutate in funzione dello scopo perseguito. Se, nonostante il vizio formale, il destinatario ha raggiunto la piena conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi, il vizio non comporta necessariamente l'inesistenza dell'atto.

  • Disciplina della notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento

    La notificazione costituisce una condizione integrativa dell'efficacia dell'atto impositivo, ma non un requisito della sua esistenza. L'irregolarità della notifica può quindi determinare nullità, normalmente sanabile, senza travolgere automaticamente l'atto.

Massime di principio

  • La notificazione di una cartella eseguita tramite corriere privato, quando il servizio non rispetti integralmente le formalità richieste, tende a configurare un vizio di nullità e non di inesistenza, purché vi sia comunque un collegamento riconoscibile con l'atto e con il destinatario.
  • La nullità della notificazione può essere sanata quando il contribuente dimostri, anche attraverso la proposizione del ricorso, di avere avuto piena conoscenza dell'atto e di aver potuto esercitare il diritto di difesa.
  • La mancata attestazione della data o l'assenza della firma nella relata non comportano automaticamente l'inesistenza della notifica né l'inesistenza dell'atto impositivo.
  • Per distinguere nullità e inesistenza occorre verificare se la notificazione sia riconducibile al procedimento notificatorio e abbia comunque consentito la conoscenza dell'atto; solo una totale estraneità allo schema legale può condurre all'inesistenza.
  • La conoscenza effettiva dell'atto non elimina necessariamente ogni conseguenza del vizio, ma può impedire che la nullità della notifica determini l'annullamento o l'inefficacia definitiva dell'atto.

Testo integrale

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