Cassazione Civile, Ordinanza n. 30503/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia non riguarda il merito tributario, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza di cassazione. Gli eredi di un contribuente deceduto hanno chiesto che fosse corretto il capo sulle spese processuali, perché il dispositivo della precedente ordinanza, pur avendo rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate con condanna alle spese della ricorrente, indicava per errore il Comune di Pozzuoli come destinatario della liquidazione delle spese, invece degli eredi stessi. Il ricorso per correzione è stato proposto ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la divergenza tra motivazione e dispositivo sul soggetto beneficiario delle spese non incidesse sulla portata sostanziale della decisione, ma integrasse un mero errore materiale. Ha quindi accolto l'istanza e disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente, sostituendo l'indicazione "in favore del Comune di Pozzuoli" con "in favore di Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi, Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi". Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento e ha escluso la regolamentazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La rettifica è ammissibile quando il vizio consiste in un errore materiale del provvedimento, correggibile senza incidere sulla decisione sostanziale.
art. 391-bis c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è esperibile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione.
Massime di principio
- La difformità tra motivazione e dispositivo, quando riguarda la mera individuazione del destinatario della condanna alle spese e non altera il contenuto decisorio complessivo, costituisce errore materiale correggibile.
- L'errore materiale è ravvisabile quando il provvedimento, considerato nel suo complesso, consente comunque di ricostruire con certezza la volontà decisoria della Corte.
- La correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. serve a eliminare discrepanze testuali meramente formali, senza riaprire il merito della decisione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non è dovuta una nuova regolamentazione delle spese, salvo diversa previsione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →