Cassazione Penale, Sentenza n. 20145/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nouar aveva proposto appello contro la sentenza del GUP che lo aveva condannato. La Corte d'appello di Salerno dichiarò l'appello inammissibile ritenendo che il difensore che aveva depositato il gravame, l'avv. Cembalo, fosse privo di mandato perché l'imputato, in data 11 e 13 ottobre 2021, aveva nominato e revocato difensori, conferendo infine il mandato all'avv. Gaudino Pastorino; l'appello era stato depositato il 5 novembre 2021. Il ricorrente in Cassazione contestava la valutazione della Corte territoriale sostenendo che la nomina dell'avv. Cembalo era ancora valida (o comunque ratificabile/desumibile per facta concludentia) e che la sua attività difensiva effettiva e la presenza del cliente in udienza avrebbero potuto sanare eventuali deficit formali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla data di proposizione dell'appello (5/11/2021), il difensore di fiducia risultante dagli atti era l'avv. Pastorino e che l'avv. Cembalo era stato revocato; pertanto quest'ultimo non era legittimato a proporre l'impugnazione. La Corte ha richiamato l'art. 571, terzo comma, c.p.p., affermando che la nomina del difensore deve precedere l'impugnazione e che la presenza dell'imputato in udienza non equivale a un mandato retroattivo né consente di surrogare il requisito temporale della nomina. Ha inoltre escluso che una successiva rinnovata nomina del difensore possa ratificare l'impugnazione già proposta quando, al momento del deposito, il mandato era stato espressamente revocato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 571, terzo comma, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il difensore legittimato a proporre impugnazione è quello in carica al momento del deposito dell'atto che si impugna; la nomina deve preesistere all'impugnazione e non può essere conferita successivamente per sanare l'irregolarità.
art. 96 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alle formalità di nomina del difensore; la Corte ritiene non pertinente l'argomento ai fini della legittimazione all'impugnazione quando vi è una revoca espressa del mandato prima del deposito dell'appello.
art. 46, legge n. 479/1999 (richiamata nel testo)
Citata a proposito del diverso regime dell'impugnazione della sentenza contumaciale; la Corte osserva che la regola che richiede un mandato anteriore all'impugnazione non è superata dalle considerazioni legate alla disciplina della sentenza contumaciale.
Massime di principio
- Perché un difensore possa validamente proporre appello, il suo mandato deve esistere al momento del deposito dell'atto di impugnazione: verificarne la data formale è cruciale.
- La revoca espressa del mandato prima del deposito dell'impugnazione priva il difensore della legittimazione a impugnare; una successiva nomina non ratifica retroattivamente un atto compiuto quando il mandato era cessato.
- La presenza dell'imputato in udienza non sostituisce né retroagisce il mandato necessario per proporre impugnazioni: la mera partecipazione non è equivalente a conferimento di mandato.
- In casi di nomine e revoche ripetute è fondamentale documentare con precisione le date di nomina/revoca e il ricevimento agli uffici competenti (es. ufficio matricola) per stabilire chi fosse il difensore legittimato al momento dell'impugnazione.
- Se si intende impugnare, è prudente assicurarsi che il mandato al difensore sia formalmente vigente e documentato prima del deposito: in caso di incertezza, ottenere una nuova nomina prima del deposito evita il rischio di inammissibilità.
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