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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33021/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (distributore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di "listing" o contributo di inserimento commerciale stipulato nel 2006 tra una società fornitrice e una società della grande distribuzione. La fornitrice sosteneva che l'altra parte avesse receduto repentinamente senza congruo preavviso, nonostante il pagamento di euro 126.000,00 quale contributo anticipato per l'investimento, contabilizzato come ammortamento di immobilizzazioni immateriali pluriennali. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, assimilando il rapporto a una somministrazione a tempo indeterminato, e aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso sulle fatture di storno della quota di ammortamento. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che il contratto avesse efficacia solo per il 2007 e fosse distinto dal contratto di somministrazione dei prodotti, revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2424 e 2423 c.c., del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), omessa/contraddittoria motivazione e vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse autonomamente valutato il contratto di listing e la convenzione di acquisto, né la disciplina civilistica e contabile applicabile a tale rapporto, qualificabile come immobilizzazione immateriale. La Corte di cassazione osserva in via teorica che il listing, nella prassi della grande distribuzione, può essere ricondotto alla somministrazione, con conseguente possibile applicazione degli artt. 1569 e 1564 c.c.; tuttavia non entra nel merito della corretta qualificazione del rapporto, perché il ricorso è carente sotto il profilo dell'esposizione dei fatti e della specificità dei motivi: la ricorrente si limita a trascrivere la sentenza impugnata, omette una succinta illustrazione della vicenda sostanziale e non indica in modo puntuale dove e come le norme invocate sarebbero state violate, né localizza e riproduce adeguatamente i documenti su cui il ricorso si fonda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza: mancava un'esposizione chiara della vicenda e della ratio decidendi della sentenza impugnata; i motivi erano formulati in modo generico, senza il necessario raffronto tra le norme asseritamente violate e le affermazioni della sentenza d'appello; inoltre, gli atti e i documenti richiamati non erano riprodotti né adeguatamente localizzati nel fascicolo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2423 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di bilancio e rappresentazione delle poste contabili, senza che la Corte ne esamini il merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2424 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di classificazione delle poste di bilancio, senza scrutinio di merito

  • d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina fiscale/contabile del contributo di listing, ma non esaminato nel merito

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per vizio motivazionale, ma la censura è assorbita dall'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che chi denuncia violazione di legge deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la mancanza di una succinta esposizione dei fatti di causa e della ratio decidendi comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiesto un motivo specifico e argomentato, non una mera elencazione di norme

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    i documenti e gli atti su cui il ricorso si fonda devono essere riprodotti o specificamente localizzati nel fascicolo

  • art. 1568, comma 2, c.c.

    richiamato in via teorica per avvicinare il contratto di listing alla somministrazione, per il profilo dell'esclusiva quale corrispettivo

  • art. 1569 c.c.

    in via teorica, se il rapporto è assimilabile alla somministrazione e la durata non è stabilita, il recesso richiede congruo preavviso

  • art. 1564 c.c.

    in via teorica, per la risoluzione del rapporto di somministrazione occorre un inadempimento di notevole importanza idoneo a menomare la fiducia nei futuri adempimenti

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza impugnata con cui si pone in contrasto.
  • L'onere di specificità del ricorso richiede una chiara esposizione sommaria dei fatti di causa e della ratio decidendi della decisione impugnata; la mera trascrizione della sentenza non è sufficiente.
  • I documenti e gli atti posti a fondamento del ricorso devono essere riprodotti o comunque specificamente localizzati nel fascicolo, perché la Corte di cassazione non è tenuta a svolgere ricerche esplorative.
  • Il contratto di "listing" nella grande distribuzione può essere, in astratto, ricondotto alla somministrazione quando l'operazione negoziale presenta la stessa funzione economica di promozione e collocazione della merce, con possibile applicazione delle regole sul recesso e sulla risoluzione della somministrazione.
  • Quando il contratto sia assimilabile alla somministrazione, il recesso unilaterale, in assenza di durata stabilita, esige un congruo preavviso e la risoluzione presuppone un inadempimento di non scarsa importanza idoneo a compromettere la fiducia nei futuri adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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