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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17478/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il Giudice di pace aveva riconosciuto le attenuanti genericamente facendo soltanto un richiamo "in virtù della recidiva contestata", mentre dalla contestazione non risultava alcuna recidiva e il giudice non ha indicato i motivi e gli elementi, tra quelli dell'art. 133 c.p., che ha ritenuto preponderanti per concedere le attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della pubblica accusa, ritenendo fondata la censura. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Brescia in diversa persona fisica, affinché motivi adeguatamente il riconoscimento (indicando gli elementi di cui all'art. 133 c.p. utilizzati) e non fondi il riconoscimento su un'asserita recidiva non contestata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quater

    Norma penale cui si riferisce la condanna inflitta al resistente; la sentenza di primo grado ha ritenuto il ricorrente colpevole in base a questa disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Fondamento del ricorso per cassazione della pubblica accusa: vizio di motivazione (mancanza e contraddittorietà) nella decisione di merito.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Consente la presentazione di requisitoria scritta da parte del pubblico ministero; qui richiamata per la presentazione della richiesta di rigetto del ricorso da parte del P.M.

  • codice penale, art. 133

    Elenca gli elementi che il giudice deve considerare quando valuta le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice motivi indicando quali elementi di questo elenco abbia ritenuto preponderanti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è decisione di merito ma richiede motivazione adeguata: il giudice deve indicare gli elementi concreti (art. 133 c.p.) che giustificano la concessione; altrimenti la motivazione è annullabile in Cassazione
  • Non è lecito per il giudice fondare il riconoscimento di una circostanza su fatti non contestati o non emersi dagli atti (es. citare una "recidiva" se non è stata contestata e accertata): tali riferimenti carenti o contraddittori determinano vizio di motivazione
  • La pubblica accusa può proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e ottenere l'annullamento limitato quando il difetto riguarda specificamente la motivazione su una circostanza (es. attenuanti generiche)
  • La misura riparatoria più comune in questi casi è l'annullamento limitato con rinvio al giudice di merito (spesso ad altra persona fisica) per un nuovo esame motivato sul punto carente
  • In casi analoghi, chi valuta la posizione difensiva o dell'accusa deve verificare che ogni elemento decisivo sia presente negli atti e adeguatamente illustrato nel provvedimento, evitando richiami vaghi o a fatti non accertati

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