Cassazione Penale, Sentenza n. 840/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma (che aveva parzialmente riformato in suo favore la sentenza di primo grado) deducendo vizio di motivazione con riferimento a: 1) la mancata sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A); 2) la mancata responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo B); 3) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Sosteneva, tra l'altro, che le scritture e i dati rilevanti fossero comunque rintracciabili e che le cessioni immobiliari fossero negozi simulati recuperabili dalla massa fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la figura della "doppia conforme": le motivazioni della Corte d'Appello si saldano con quelle del giudice di primo grado e non emerge un travisamento delle prove di tale evidenza da giustificare la revisione in sede di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza dell'accertamento della sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili, del ruolo di "amministratore di fatto" del Pacella e del dolo finalizzato a pregiudicare i creditori; ha inoltre ritenuto legittima la ricostruzione della distrazione patrimoniale in assenza di giustificazioni plausibili sulla destinazione dei beni. Anche la dosimetria della pena è stata giudicata non arbitraria, essendo ancorata alla gravità del fatto e giustificata la concessione delle circostanze attenuanti in equivalenza rispetto all'aggravante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Regola la trattazione scritta/orale dei ricorsi in Cassazione: la trattazione orale in udienza pubblica è prevista solo per i ricorsi per i quali una parte abbia espressamente richiesto tale modalità; da ciò si è proceduto con requisitoria scritta del Procuratore generale.
art. 2639 c.c.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto: chi esercita di fatto la gestione è gravato degli stessi doveri e delle responsabilità, anche penali, dell'amministratore di diritto; la Corte ha applicato questo principio per ritenere il Pacella responsabile.
art. 216, co. 1, n. 2, l.f. (legge fallimentare)
Prevede fattispecie di bancarotta documentale (anche nella forma della sottrazione o omissione delle scritture). La Corte ha interpretato la sottrazione/omessa tenuta delle scritture come fatta rientrante in questa previsione, con dolo di arrecare pregiudizio ai creditori.
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri di determinazione della pena (tra cui la gravità del fatto). La Corte d'Appello ha ancorato la dosimetria alla gravità, giudizio ritenuto non arbitrario dalla Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato. La Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La figura della "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado con decisive coincidenze motivazionali) limita fortemente l'intervento della Corte di Cassazione sulla valutazione delle prove: il ricorso per travisamento della prova è ammissibile in Cassazione solo se è dimostrabile un macroscopico o manifesto travisamento delle risultanze probatorie.
- L'amministratore di fatto è soggetto alle stesse responsabilità penalmente rilevanti dell'amministratore di diritto; pertanto chi esercita il controllo sostanziale sulla gestione può essere ritenuto penalmente responsabile per i reati fallimentari.
- L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare il reato di bancarotta documentale e, se collegata a condotte che rendono impossibile ricostruire la destinazione dei beni, può concorrere a dimostrare bancarotta patrimoniale distrattiva.
- In presenza di omissioni documentali che impediscono la ricostruzione degli atti societari e della destinazione dei beni, la mancata rintracciabilità di somme o beni integra circostanze a carico dell'amministratore che legittimano la riconduzione di responsabilità penale, salvo valida giustificazione della loro destinazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o della comparazione dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito è coerente e non viziata da evidente travisamento; le censure che richiedono una rivalutazione fattuale saranno dichiarate inammissibili.
- Un ricorso palesemente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende; l'avvocato e il ricorrente devono pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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