Cassazione Civile, Sentenza n. 11593/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di Vincenzo Brusaporci censura la sentenza della Corte d'appello di Roma in relazione alla ammissione, nel corso del processo originario relativo al ripristino di un vano condominiale, delle domande proposte da Matteo Del Fante intervenuto in qualità di successore a titolo particolare dei precedenti proprietari Brusaporci e Zanda. Si deduce la violazione degli artt. 111, 183 e 184 c.p.c. perché, al momento della chiamata in causa, erano già maturate le preclusioni istruttorie e quindi le nuove domande del successore (tra cui una domanda di garanzia/manleva e di risarcimento danni) dovevano essere dichiarate inammissibili. Si lamenta inoltre extrapetizione e nullità per presunta pronuncia di manleva in forma declarativa anziché di condanna, la mancata riammissione in termini per deduzioni istruttorie (artt. 184-bis e 153 c.p.c.) e la regolamentazione delle spese (artt. 91 e 92 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il successore a titolo particolare intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. assume la stessa posizione processuale del suo dante causa e, pertanto, non può proporre domande nuove estranee al thema decidendum già definito dalle parti originarie. Ne consegue che le domande avanzate da Matteo Del Fante nei confronti di Vincenzo Brusaporci e Stefania Zanda sono state dichiarate inammissibili. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nei limiti della censura accolta. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali nel rapporto tra Del Fante, Brusaporci e Zanda, richiamando l'applicazione ratione temporis dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche della legge n. 69/2009.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
Disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso: il successore che interviene ai sensi del terzo comma assume la stessa posizione processuale del dante causa e non può proporre domande nuove estranee al thema decidendum; l'intervento non equivale all'intervento di un terzo con piena libertà istruttoria.
art. 112 c.p.c.
Regola la materia dell'ultrapetizione; la Corte rileva che una pronuncia di accertamento può costituire premessa necessaria per la condanna richiesta dal chiamato, perciò non sempre configura ultrapetizione quando il giudice accerti l'esistenza del diritto come premessa della condanna.
art. 183 c.p.c.
Norme sulle prove e sulle preclusioni: il giudizio valuta che le preclusioni istruttorie maturate non possono essere eluse dal successore intervenuto ponendo domande nuove.
art. 184 c.p.c.
Riguarda le memorie e le deduzioni istruttorie; la Corte comunque ha ritenuto assorbite le censure relative alla riammissione in termini alla luce dell'accoglimento del primo motivo.
art. 184-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione a eventuali deduzioni istruttorie dopo l'intervento del successore; la Corte ha comunque deciso che tali questioni sono assorbite dall'accoglimento del motivo principale.
art. 153 c.p.c.
Riferito alle rimesse in termini per le memorie; la Corte non ha ritenuto necessario accogliere la censura una volta risolta la questione fondamentale sulla inammissibilità delle domande del successore.
art. 91 c.p.c.
Principio generale sulla soccombenza e la liquidazione delle spese processuali; la sua applicazione è stata valutata in combinato con art. 92.
art. 92 c.p.c.
La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese tra Del Fante, Brusaporci e Zanda applicando ratione temporis il comma 2 nel testo anteriore alle modifiche della legge n. 69/2009, ritenendo giusti motivi fondati sul comportamento processuale di tali parti.
art. 1485 c.c.
Richiamato per chiarire che al compratore resta salva la garanzia verso il venditore (denuncia della lite) ma tale garanzia deve essere esercitata nei limiti processuali e non può tradursi in nuove domande improponibili nel medesimo processo ove le preclusioni sono ormai maturate.
legge 18 giugno 2009, n. 69
Modificò la disciplina dell'art. 92 c.p.c.; la Corte ha specificato che, per ragioni di tempus, va applicata la versione previgente dell'art. 92, comma 2, per giustificare la compensazione delle spese tra le parti indicate.
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare che interviene nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. assume la stessa posizione processuale del suo dante causa e non può introdurre domande nuove estranee al thema decidendum già definito: in pratica non può aggirare le preclusioni maturate dal venditore o dal precedente titolare.
- Se il successore intende far valere la garanzia del venditore (manleva, rivalsa, risarcimento), deve valutare la tempestività e il titolo corretto: spesso la tutela va esperita con un separato giudizio quando l'intervento avviene dopo la formazione delle preclusioni.
- Una pronuncia dichiarativa (accertamento) resa dal giudice come premessa logica alla condanna richiesta non costituisce necessariamente ultrapetizione: il giudice può emettere accertamenti indispensabili rispetto alla domanda di condanna.
- La mancata riammissione in termini per deduzioni istruttorie può essere assorbita se la questione sostanziale (es. inammissibilità delle domande nuove del successore) viene risolta favorevolmente; tuttavia è importante tutelare tempestivamente i diritti istruttori nelle fasi processuali utili.
- Sulle spese processuali, anche quando vi siano più rapporti tra le parti, il giudice può disporre la compensazione se sussistono "giusti motivi" legati al comportamento processuale e, se applicabile, anche in base alla disciplina previgente alla riforma del 2009.
- Per evitare il rischio di perdere la possibilità di agire in garanzia, il successore/acquirente dovrebbe, ove possibile, chiedere tempestivamente la chiamata in causa del venditore o valutare l'instaurazione di un giudizio separato prima che maturino preclusioni istruttorie.
- I difensori delle parti originarie devono valorizzare le preclusioni istruttorie già maturate per opporre l'inammissibilità di nuove domande proposte dal successore intervenuto, e far valere l'eventuale necessità di separare le pretese nuove in un distinto procedimento.
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